11 Settembre 2015
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la recente sentenza n. 17589 del 4 settembre 2015, sono intervenute al fine porre fine all’accesso dibattito sorto a seguito dell’entrata in vigore della l. 214/2011 (Riforma Fornero), la quale, all’art. 24 comma 4, ha previsto che il proseguimento dell’attività lavorativa dopo la maturazione dei requisiti minimi per la pensione di vecchiaia (e cioè, per il 2015, 20 anni di contribuzione previdenziale ed almeno 66 anni e 3 mesi di età anagrafica per gli uomini, ovvero 63 anni e 9 mesi per le donne) sia incentivato “dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni” e, conseguentemente, ha esteso fino a tale età la tutela reale contro il licenziamento prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Come già osservato in precedenti interventi, su tale argomento si sono confrontate la giurisprudenza e la migliore dottrina, le quali, maggioritariamente, hanno tentato di superare l’interpretazione immediata della norma (che avrebbe indotto ad escludere la recedibilità ad nutum fino al raggiungimento del nuovo limite di età), sulla base di (ragionevoli) valutazioni di equità che, tuttavia, a causa del tenore letterale dell’art. 24 cit., apparivano insufficienti ad orientare con sicurezza il comportamento dei datori di lavoro.
La questione, in effetti, risultava tutt’altro che facile da dirimere, tantoché le stesse Sezioni Ordinarie della Cassazione hanno invocato un intervento delle Sezioni Unite che, con la sentenza in commento, hanno risolto il conflitto interpretativo aderendo alla tesi secondo cui il prolungamento della tutela contro il licenziamento sarebbe possibile solo in caso di concorde volontà del datore e del lavoratore.
Secondo le Sezioni Unite, infatti, la disposizione in questione, nel prevedere che “il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato… dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni…” non attribuisce al lavoratore un diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, ma prevede solo la possibilità che, grazie all’operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settanta anni, si creino le condizioni per consentire ai lavoratori interessati, di comune accordo con i datori di lavoro, la prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
In buona sostanza, pertanto, la misura previdenziale in questione (e, cioè, “l’operare dei coefficienti di trasformazione”) rappresenta unicamente un incentivo, la cui efficacia tuttavia richiede il consenso, esplicito o implicito, del datore di lavoro.
Sulla base di tale presupposto, pertanto, il Supremo Collegio ha ritenuto che il prolungamento dell’efficacia dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori sino ai settant’anni operi solamente qualora sia applicabile il suddetto incentivo previdenziale e, quindi, nei casi in cui “siano intervenuti i coefficienti di trasformazione ed il rapporto di lavoro sia consensualmente proseguito”.
La norma, di conseguenza, secondo l’interpretazione del giudice di legittimità, “consente l’estensione della tutela dell’art. 18, solo nel caso che le parti abbiano consensualmente ritenuto di procrastinare la durata del rapporto, in presenza delle condizioni di adeguamento pensionistico fissate dallo stesso comma 4”.
Ciò posto, appare evidente come gli Ermellini abbiano sacrificato la prima ed immediata interpretazione della disposizione in esame, al fine di garantire l’equità e la convergenza intra ed intergenerazionale, finalità perseguita esplicitamente dallo stesso art 24 della legge 214/2011.
Allo stato, pertanto, può ritenersi che, al raggiungimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia previsti per gli uomini (applicabili a tali fini anche per le donne, così come espressamente previsto dall’art. 30 del d.lgs. 198/2006), le strutture potranno recedere dai rapporti di lavoro con i propri dipendenti senza che, a tal fine, sia necessario attendere il compimento del 70mo anno di età.
La Corte, tuttavia, non ha precisato in che modo il datore di lavoro debba esprimere il proprio consenso alla prosecuzione del rapporto ed, anzi, dalle motivazioni della sentenza, emerge che la semplice continuazione dell’attività lavorativa costituisca un rilevante indice della sussistenza di tale volontà.
Alla luce di quanto sopra, appare opportuno che – ove si intenda evitare l’estensione della tutela reale contro il licenziamento sino al settantesimo anno di età – il recesso dal rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età sia comunicato in coincidenza della maturazione dei requisiti pensionistici, così da evitare qualsivoglia dubbio circa le reali intenzioni del datore di lavoro.