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Dirigenza medica e lavoro a tempo parziale

23 Dicembre 2011

Un tema che continua a dar luogo ad incertezze interpretative è quello relativo alla possibilità di stipulare contratti a tempo parziale con il personale medico.
Se non sorgono problemi di sorta per i medici il cui rapporto di lavoro è regolato dal ccnl ARIS-CIMOP – con esclusione di quelli dipendenti da IRCCS e Presidi, in forza dell’istituzione della dirigenza medica unica, avvenuta con specifico Protocollo d’intesa allegato al ccnl vigente – per la semplice considerazione che essi non sono considerati dirigenti, con conseguente applicazione della normativa vigente per tutti i lavoratori del settore privato in tema di rapporto a tempo parziale (l. 61/00), diversamente è a dirsi per i medici degli Ospedali classificati, strutture che hanno mutuato la loro disciplina dal settore pubblico, anche per effetto dell’applicazione del d. lgs. 502/92 e s.m.i.

Ed invero, sino a pochi anni fa, vi era un netto contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di stipulare contratti a tempo parziale con dirigenti medici in ambito pubblico.
Parte della giurisprudenza, infatti, ne sosteneva la legittimità sul presupposto che l’art. 1, co. 57, l. 662/96 – che prevedeva la possibilità della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale – non indicava alcuna eccezione per il personale della dirigenza sanitaria, limitando l’esclusione al solo personale militare, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco.
Per converso, altra parte della giurisprudenza negava tale possibilità per i medici, sul presupposto delle caratteristiche proprie delle funzioni dirigenziali – che rendono incompatibile il rapporto a tempo parziale con la responsabilità per il raggiungimento del risultato che caratterizza la dirigenza – nonché dell’assimilabilità della dirigenza sanitaria alla dirigenza statale per la quale (si affermava) il DPCM 117/89 escludeva la disciplina del rapporto a tempo parziale.

Della materia è arrivata ad occuparsi persino la Corte Costituzionale (sent. 336/01), che è giunta a confermare – pur in assenza di una norma espressa in tal senso – l’esistenza di una preclusione al part time per i dirigenti medici.
Il Giudice delle Leggi – ricostruendo l’evoluzione normativa della legislazione sanitaria, profondamente innovata dalle l. 412/91 e 502/92 con l’introduzione dei principi di unicità del rapporto di lavoro con il SSN e di unicità del ruolo dirigenziale, nonché dalla l. 229/99, con la quale si è soppresso il tempo definito, prevedendosi altresì una serie di misure connesse all’opzione verso il rapporto di lavoro esclusivo, che comporta la “totale disponibilità” del dirigente medico – ne ha evidenziato i notevoli profili di specialità, tali da consentire una deroga al principio generale contenuto nel citato art. 57, l. 662/96.
Ne consegue che, non operando più tale regola generale, la regolamentazione della materia è affidata alla normativa speciale (l. 502/92 e s.m.i.), che sul punto a sua volta ne delega la concreta disciplina alla contrattazione collettiva.

In forza della affermata specialità, si ricompone, pertanto, l’apparente contrasto tra le posizioni espresse dalla Corte Costituzionale e l’approdo della contrattazione collettiva che, da ultimo con il ccnl del 22 febbraio 2001, prevede che – ferma restando l’inesistenza di un diritto per i dirigenti medici al passaggio a tempo parziale – possono accedere ad un regime di impegno ridotto, nella limitata misura del 3% dell’organico dell’azienda sanitaria, soltanto i dirigenti che abbiano comprovate esigenze familiari o sociali.
Ripercorse, così, le vicende relative al rapporto a tempo parziale nel settore pubblico, può pertanto affermarsi la possibilità anche per gli Ospedali classificati, Presidi e IRCCS che abbiano adeguato l’ordinamento di procedere alla stipula di contratti part time con i dirigenti medici.
Ed invero, nel silenzio della contrattazione collettiva ed in assenza di diverse disposizioni contenute nella l. 502/92 e s.m.i. (ancor più in seguito alla soppressione del tempo definito), si deve ritenere applicabile la disciplina del part time generalmente prevista per tutti i lavoratori, con la conseguenza della piena discrezionalità della Struttura in ordine all’assunzione a tempo parziale dei dirigenti medici ovvero alla adesione alla richiesta di part time dagli stessi avanzata.

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