24 Maggio 2024
Nell’ipotesi di dimissioni volontarie rese da genitori con figli minori di 3 anni, il Legislatore subordina la loro efficacia alla convalida da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, il quale ha il compito di verificare che la decisione di recedere dal rapporto sia effettivamente genuina e non imposta dal datore di lavoro per ragioni attinenti alla situazione familiare dell’interessato (cfr. art. 55, comma 4°, d.lgs. n.151/2001).
La norma non disciplina, tuttavia, il caso dell’eventuale revoca delle dimissioni che, per la generalità dei lavoratori è regolamentata dall’art. 26 del d.lgs. n.151/2015, il quale – nel prescrivere la procedura telematica ai fini dell’efficacia delle dimissioni (procedura dalla quale sono comunque esonerati i genitori durante i primi tre anni di vita del bambino) – dispone che la revoca può intervenire nel termine di 7 giorni, con le medesime modalità con cui sono state rassegnate le dimissioni.
Alla Direzione dell’INL sono, pertanto, giunte richieste di chiarimenti concernenti le tempistiche e le modalità di esercizio della revoca cui i genitori, dopo la convalida delle dimissioni in ITL, vogliano eventualmente procedere.
L’INL, con nota n. 862 dell’8 maggio 2024, nel sottolineare che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia è condizionata al provvedimento di convalida da parte dell’ITL competente, ha distinto due ipotesi a seconda che le stesse non siano ancora efficaci oppure abbiano già acquisito efficacia.
Nel primo caso, secondo l’INL, “non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente la loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto”.
Evidentemente, in tale ipotesi, seppure la nota dell’INL non lo specifichi espressamente, i genitori possono nuovamente rivolgersi all’ITL al fine di rappresentare la loro volontà di revocare le dimissioni.
Ciò si evince dalla ulteriore precisazione contenuta nella nota in esame secondo cui “anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”.
Laddove invece – prosegue l’INL – le dimissioni presentate siano regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore ed abbiano prodotto la risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.
La tematica analizzata costituisce un argomento di estremo interesse, in quanto proprio in questi giorni è all’esame del Parlamento un disegno di legge (n. 672) che propone di apportare alcune modifiche in merito ai temi sui quali l’INL ha formulato le precisazioni suindicate.
In particolare, con il citato disegno di legge, si propone di eliminare la convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro per le dimissioni rese dai lavoratori durante i primi tre anni di età dei figli nonché di introdurre, per quest’ultimi, il diritto al ripensamento entro 15 giorni (e non già 7 giorni) come per gli altri lavoratori e sempre in modalità telematica.
Non resta, pertanto, che attendere per capire se saranno confermate le novità legislative che comporterebbero il superamento delle indicazioni di recente formulate dell’INL.