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Difetto di allegazione e prova del danno da demansionamento.

16 Ottobre 2018

Con la sentenza n. 21677 (depositata lo scorso 5 settembre) la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in tema di onere di allegazione delle parti nel processo del lavoro, con specifico riferimento alla prova del danno da demansionamento.
Il caso in esame trae origine dalla richiesta azionata da parte di un lavoratore – la cui domanda è stata rigettata sia in primo sia in secondo grado – di risarcimento del danno alla professionalità derivante da una presunta totale inattività lavorativa, protrattasi per un considerevole periodo di tempo.
La Corte territoriale respingeva la domanda del lavoratore a causa della mancata indicazione nell’atto introduttivo di elementi di fatto idonei a configurare un concreto pregiudizio alla professionalità, la quale, al contrario, non appariva connotata da un bagaglio di conoscenze e capacità a “rapida obsolescenza”.
Il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione dell’art. 2103 c.c. con specifico riferimento al diritto del lavoratore all’espletamento delle mansioni contrattualmente attribuitegli, specificando peraltro, ai fini della prova del pregiudizio subìto, di aver depositato le buste paga per la relativa quantificazione del danno.
La Suprema Corte – nel confermare le conclusioni cui era giunta la Corte Territoriale – ha preliminarmente ribadito il principio secondo cui il pregiudizio alla professionalità non può ritenersi una conseguenza automatica dell’inadempimento, essendo all’uopo necessaria la tempestiva allegazione di una attività soggetta ad una continua evoluzione, e comunque, caratterizzata da vantaggi connessi all’esperienza professionale destinati a venir meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile lasso di tempo (Cass. Sezioni Unite n. 6572 del 2006).
Ha poi affermato che, laddove venga proposta da un lavoratore una domanda di risarcimento dei danni da demansionamento, “il giudice che ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed entità del danno subito, può – in applicazione della cd. “ragione più liquida” – invertire l’ordine delle questioni e, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall’art. 11 Cost., respingere la domanda sulla base di detta carenza, posto che l’accertamento della sussistenza dell’inadempimento anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l’attore”.
Dunque, secondo gli Ermellini – ponendosi tale pronuncia in continuità con quanto già affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 17124 del 2016 – la carenza di allegazione e prova in ordine al pregiudizio subito rende di fatto superfluo l’accertamento della sussistenza, in concreto, dell’inadempimento contrattuale, nello specifico l’asserito demansionamento.

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