29 Maggio 2015
Con circolare n. 62 del 18 dicembre u.s., l’INAIL interviene sulla delicata e complessa materia dell’infortunio in itinere, emanando linee guida per la trattazione dei casi in cui l’infortunio è occorso in occasione di una deviazione per ragioni personali dal percorso casa-lavoro.
Premette l’Istituto che l’art. 12, d. lgs. 38/00 prevede l’esclusione della tutela dell’infortunio in itinere nel caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, rammentando che l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate solo quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Ciò premesso, l’Istituto dà atto che notevoli dubbi interpretativi sono sorti in relazione al concetto di natura necessitata della deviazione, rilevando come molti quesiti siano stati posti soprattutto in relazione all’ipotesi della deviazione per accompagnare i figli a scuola.
In tale materia, l’Inail evidenzia come le proprie linee guida precedentemente emanate (4 maggio 1998) escludono che gli infortuni occorsi durante le soste effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola rientrino nella copertura assicurativa.
Ciononostante, l’Istituto prende atto che – successivamente all’emanazione di tali linee guida – la materia è stata oggetto di molteplici interventi da parte della giurisprudenza, di merito e di legittimità.
Quest’ultima, in particolare – sia pure non sempre lineare nelle proprie statuizioni in merito – sembra da ultimo orientata ad attribuire maggiore rilevanza al soddisfacimento delle esigenze di tutela della vita familiare (ad es., Cass. 6211/08), ritenute idonee ad integrare quel concetto di necessità che giustifica la deviazione del percorso, consentendo quindi l’indennizzo dell’infortunio.
Sul punto, la Suprema Corte precisa che la valutazione delle circostanze di fatto dell’interruzione non necessitata è compito del giudice di merito il quale potrà a tal fine adottare vari criteri, ivi compresa – sia pure in termini meramente sussidiari – anche la disciplina legislativa o giurisprudenziale di altro Paese comunitario che regoli fattispecie identica non disciplinata nel dettaglio dalla legge italiana.
Premesso quanto sopra, l’Istituto – atteso l’orientamento della Suprema Corte in ordine alla necessità di valutare le esigenze familiari addotte dal lavoratore al fine di riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere occorso in occasione della interruzione e/o deviazione del percorso casa/lavoro per accompagnare il figlio a scuola – ammette la tutela assicurativa sia pure a seguito di idonea verifica circa le modalità e le circostanza del caso concreto (come, ad esempio, l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, la durata della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio, ecc.), <<attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata>>.