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Detassazione per l’anno 2013

1 Febbraio 2013

Il recente DPCM del 22 gennaio 2013 ha reso operative le disposizioni in materia di detassazione dei compensi di produttività previste dall’art. 1, co. 481, della Legge di Stabilità 2013-2015 (l. 228/2013), rendendo applicabile tale agevolazione per tutto l’anno 2013, nei confronti di tutti i lavoratori del settore privato titolari di reddito non superiore, nel 2012, ad euro 40.000.

Il decreto in questione, inoltre, ha confermato la misura dell’agevolazione prevista negli anni scorsi; in particolare, infatti, i c.d. compensi di produttività – entro il limite massimo di 2.500 euro lordi – potranno essere assoggettati ad una aliquota fiscale del 10%, sostitutiva dell’imposta sulle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
Diversamente da quanto avvenuto negli anni 2011 e 2012, tuttavia, il DPCM non prevede la necessità di stipulare appositi accordi territoriali o aziendali in materia di detassazione, e, pertanto, si ritiene che, alle condizioni di seguito illustrate, potranno essere assoggettati al regime fiscale in questione sia le voci retributive previste dal ccnl, sia quelle introdotte dalla contrattazione decentrata (territoriale o aziendale), rimanendo dubbia solamente l’ipotesi in cui siano previste da contratti individuali.

Il decreto, tuttavia, stabilisce misure più restrittive per l’individuazione dei compensi che potranno essere assoggettati alla misura di cui trattasi, stabilendo che gli stessi dovranno necessariamente essere espressamente riferiti ad “indicatori quantitativi di produttività/redditività/efficienza/innovazione”.
In alternativa, inoltre, potranno essere detassate le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura, in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate: a) la ridefinizione dei sistemi orari e della loro distribuzione con modelli flessibili; b) l’introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; c) l’impiego di nuove tecnologie d) l’attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze.

Il DPCM suddetto riprende molti degli aspetti definiti mediante l’accordo interconfederale sulla produttività del 16 novembre 2012 (non sottoscritto dalla Cgil),
In particolare, viene nuovamente evidenziato il tema della c.d. previsione collettiva della fungibilità delle mansioni e, cioè, la possibilità, per gli accordi collettivi, di definire aree di mansioni equivalenti tra di loro, alle quali i lavoratori possano essere adibiti liberamente dal datore di lavoro nell’esercizio dello ius variandi.
Evidentemente, tuttavia, la suddetta elencazione rende più difficile ipotizzare una estensione della c.d. detassazione a tutte quelle voci retributive – come i compensi per lo straordinario e per il lavoro notturno, le indennità di turno, etc. – precedentemente assoggettate all’aliquota agevolata del 10%.
In tal senso, si è già espressa la Cgil, la quale – evidentemente con l’intento di contestare il modello dalla stessa non accettato in sede di contrattazione interconfederale – ha tuttavia ritenuto che il decreto elimini “in via definitiva, qualsiasi riferimento a voci previste dai contratti nazionali di lavoro (turni, lavoro notturno, lavoro festivo e domenicale)”.
Per quanto sopra, appare opportuno, per il momento, che le strutture soprassiedano dall’applicare l’aliquota agevolata del 10% a tutte le somme tradizionalmente assoggettate a tale regime, in attesa di maggiori chiarimenti che necessariamente dovranno pervenire da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro.

Ciò soprattutto alla luce della circostanza che – ai fini della detassazione – il decreto stabilisce che i singoli datori di lavoro debbano depositare presso le competenti DTL i contratti dai quali derivino i compensi in questione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, allegando una “autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato alle disposizioni del presente decreto”.
Anche prima dei suddetti chiarimenti amministrativi, invece, sarà possibile applicare le agevolazioni di cui trattasi ai c.d. premi di produttività, previo espletamento degli adempimenti sopra richiamati (deposito presso la DTL e rilascio di una dichiarazione di conformità).

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