15 Gennaio 2016
La Legge di Stabilità 2016 (l. 208/2015) ha reintrodotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la c.d. detassazione dei premi di produttività previsti dalla contrattazione di secondo livello, rinviando tuttavia ad un prossimo decreto ministeriale la concreta regolamentazione dell’istituto, il quale, come noto, è stato per la prima volta previsto dal d.l. 93/2008 e successivamente confermato sino al 2014.
Per l’anno 2015, invece, nonostante le imprecisioni terminologiche contenute nella l. 228/2012 (che hanno richiesto un apposito intervento chiarificatore da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze), sono mancati i necessari riferimenti normativi per l’applicazione di tale agevolazione fiscale.
La citata Legge di Stabilità, come anticipato, ha ripristinato il trattamento in questione, prevedendo, in particolare, che “salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa” (cfr. art. 1, comma 182).
Si sottolinea che il decreto cui fa riferimento la suindicata disposizione legislativa (che renderà di fatto operative le disposizioni in materia di detassazione) sarà emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (dunque entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016).
Il successivo comma 183 della Legge di Stabilità già specifica, comunque, che “ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità”, mentre il comma 186 precisa che le disposizioni di cui al comma 182 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, ad euro 50.000.
Non appena sarà emanato il decreto ministeriale che conterrà i necessari chiarimenti operativi, si provvederà a darne notizia.