8 Febbraio 2014
Pervengono da molte strutture quesiti in ordine alla possibilità di applicare, anche per l’anno 2014, l’istituto della c.d. detassazione, il quale – a partire dal 2008 – ha sinora consentito di agevolare fiscalmente i compensi erogati ai lavoratori al fine di premiarne la produttività.
A tal riguardo, deve preliminarmente rilevarsi che tale istituto è stato esteso anche agli anni 2013 e 2014 dall’art. 1, commi 481 e 482 della l. 228/2012.
Il primo comma, in particolare, ha disposto la proroga, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, demandando ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la concreta disciplina di tale agevolazione.
Il comma 482 cit., inoltre, ha previsto che quanto previsto per il 2013 trovi applicazione “con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro”, alle condizioni previste da un ulteriore DPCM da emanare entro la data del 15 gennaio 2014.
Come noto, la materia è stata regolamentata, per il 2013, dal DPCM del 22 gennaio 2013, per effetto del quale, “per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013”, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, sono state assoggettate ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.
Per il 2014, invece, nonostante il decorso del termine del 15 gennaio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha ancora adottato alcun provvedimento.
Alla luce di quanto sopra, appare opportuno, per il momento, che le strutture soprassiedano temporaneamente dallo stipulare accordi in materia di detassazione e dall’applicare l’agevolazione fiscale in questione, della quale non si conosce neanche la misura.
Si rammenta, nondimeno, che – secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/2013 – “si considerano percepite nel periodo d’imposta 2013 [e, quindi, sono detassabili sulla base della disciplina di cui al DPCM del 22 gennaio 2013, n.d.r.] le somme corrisposte fino al 12 gennaio 2014”.
Di conseguenza, i compensi erogati entro il 12 gennaio u.s., potranno essere detassati sulla base della normativa e degli accordi decentrati stipulati per il 2013.