8 Luglio 2015
Giungono da molte strutture quesiti in ordine alla possibilità di dare applicazione nel 2015 alla c.d. detassazione della retribuzione di produttività individuata dalla contrattazione decentrata, attesa la mancata emanazione di un apposito decreto per l’anno in corso.
Si tratta, come noto, della particolare agevolazione fiscale introdotta, per la prima volta, dal d.l. 93/2008, che, negli anni passati, ha consentito di assoggettare i c.d. premi di risultato (tra i quali sono state incluse anche alcune voci economiche previste dal ccnl) ad una aliquota fiscale sostitutiva agevolata pari al 10%.
Al proposito, si evidenzia che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo in data 4 giugno u.s. ad una specifica interrogazione della Camera dei Deputati (cfr. interrogazione n. 5-05702), ha chiarito che l’art. 1, co. 482, della l. 228/2012, ha prorogato l’istituto della detassazione solamente per gli anni 2013 e 2014, atteso che l’ulteriore stanziamento per il 2015 pari a 200 milioni di euro “è volto non già a disporre la previsione della misura agevolativa per l’anno 2015, bensì esclusivamente a prevedere la copertura finanziaria nell’ipotesi in cui le somme soggette ad agevolazione nell’anno 2014 fossero erogate nel mese di dicembre atteso che in questo caso le relative imposte sostitutive sarebbero versate nel successivo mese di gennaio 2015”.
Alla luce di quanto sopra, come già anticipato con precedente news del 19 giugno 2015, si conferma che, allo stato, l’istituto della detassazione non può essere applicato ai compensi erogati nell’anno 2015, mancando del tutto i necessari riferimenti normativi.
Di contro, nulla è variato in materia di decontribuzione (art. 1, co. 67, l. 247/2007), cosicché, anche nel corrente anno, appare ben possibile stipulare accordi decentrati volti, al ricorrere delle condizioni di legge, a consentire l’applicazione dello sgravio contributivo in questione.