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Deroghe in materia di riconoscimento dei titoli in ambito sanitario

14 Dicembre 2021

Al fine di fare fronte alla carenza di personale sanitario che si registra ormai da anni nel nostro Paese (e che è diventata gravemente evidente nel corso della pandemia), il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di deroghe al riconoscimento dei titoli per il personale sanitario straniero con la legge n. 126/21 (di conversione del d.l. n. 105/21).

Già con la legge n. 21/21, di conversione del cd. Milleproroghe, era stato sostituito integralmente l’articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020, estendendo all’impiego presso strutture private accreditate le deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie.

In particolare, la citata disposizione aveva previsto espressamente che, fino al 31 dicembre 2021, l’esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e di operatore socio-sanitario, in deroga alle disposizioni sul riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie, potesse ritenersi consentito anche presso le strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19, e non solo presso le strutture del SSN.

Con la recente legge n. 126/21, pubblicata in G.U. il 18.09.2021 ed in vigore dal giorno successivo, è stato invece espressamente prorogato il termine della deroga fino al 31 dicembre 2022, prevedendo che “Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2022 è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ”.

Scompaiono, dunque, dalla norma i riferimenti all’esercizio dell’attività da parte del personale in argomento, presso strutture pubbliche e private purché “impegnate nell’emergenza da Covid” che aveva dato luogo ad interpretazioni diverse nelle varie regioni, mentre per quanto attiene alle procedure per beneficiare della deroga, la disposizione rinvia a quanto previsto dall’art. 13 del d.l. n. 18/2020 che prevede che gli interessati debbano presentare apposita istanza, corredata di un certificato di iscrizione all’albo dello Stato di provenienza, alle regioni e province autonome.

Alla luce del richiamo normativo alle procedure di cui all’art. 13 del d.l. n. 18/20 si ritiene, pertanto, che ai fini del reclutamento di personale in possesso di titoli stranieri, in deroga alle disposizioni sul riconoscimento dei titoli, sia comunque necessario fare riferimento alle specifiche procedure individuate dalle Regioni a tal fine.

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