3 Novembre 2020
Il D.l. n. 137/2020 (cd. Decreto Ristori) oltre a dettare specifiche misure per i settori produttivi interessati dalle restrizioni e dalle ulteriori chiusure disposte dal DPCM 24 ottobre 2020 ed a prevedere misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese (cfr. Decreto Ristori e integrazioni salariali.) contiene specifiche disposizioni a tutela della scuola e della famiglia.
Il citato decreto amplia, infatti, le misure già previste per i genitori al fine di consentire loro di beneficiare dello smart-working, ovvero di un periodo di congedo straordinario determinato dalla necessità di accudire i figli in caso di impossibilità di accedere alle lezioni in presenza.
Con il decreto Ristori, in particolare, viene confermata la possibilità per i genitori di richiedere lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di smart-working non solo nelle ipotesi di quarantena del figlio convivente disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, ma anche in caso di “sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente di età minore di sedici anni”.
Viene ampliato, in sostanza, da 14 a 16 anni il limite di età dei figli che consente ai genitori l’accesso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e – verosimilmente sulla scorta delle difficoltà burocratiche incontrate nella prassi – viene prevista un’ipotesi diversa dalla quarantena quale presupposto per accedere a tale beneficio, ossia la semplice sospensione dell’attività didattica in presenza disposta dalla scuola, senza necessità di attendere il provvedimento della Asl.
La nuova disposizione conferma, inoltre, la possibilità, per uno solo dei genitori e nei soli casi in cui non possa essere svolta la prestazione in modalità agile, di astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del
figlio minore di 14 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, con riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione e con contribuzione figurativa per il relativo periodo.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori potranno – alle medesime condizioni – astenersi dal lavoro, senza tuttavia corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.
In tale ipotesi è previsto, inoltre, il divieto di licenziamento ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Download Decreto Ristori- novità in materia di congedo per i genitori e smart-working