30 Ottobre 2020
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, è entrato in vigore il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (cd. Decreto Ristori), recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale.
Tale provvedimento, tra le altre cose, prevede ulteriori sei settimane di Cassa integrazione e di assegno ordinario con causale COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021, che potranno essere riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui al cd. Decreto Agosto (d.l. 104/2020), nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle “chiusure” di cui al DPCM del 24 ottobre 2020.
Sul modello di quanto già previsto dal Decreto Agosto, ai fini dell’accesso, è dovuto all’INPS un contributo addizionale variabile sulla base della riduzione di fatturato avvenuta nel primo semestre 2020 rispetto all’analogo periodo del 2019 (che in ogni caso non dovrà essere versato dai datori di lavoro appartenenti ai settori sospesi dal DPCM del 24 ottobre 2020), secondo il presente schema:
Riduzione di fatturato | Contributo addizionale |
Maggiore o uguale al 20% | Nessun contributo |
Inferiore al 20% | 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa |
Nessuna riduzione di fatturato | 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa |
Si segnala, inoltre, che la disposizione prevede che siano conteggiate all’interno del predetto periodo di 6 settimane anche i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Agosto e che, peraltro, le suddette sei settimane costituiscono la durata massima di FIS/CIG che può essere richiesta con causale COVID-19 nel periodo decorrente dal 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021.
Si auspica, pertanto, che l’INPS fornisca chiarimenti a tal riguardo, atteso che una interpretazione letterale della norma potrebbe condurre, in alcune specifiche situazioni aziendali, ad una sostanziale riduzione dei periodi di integrazione salariale precedentemente riconosciuti dal Decreto Agosto.
La normativa in esame, infine, prevede una remissione in termini, al 31 ottobre 2020, per l’invio delle domande di accesso (e per la trasmissione dei relativi dati) ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 che, secondo la disciplina ordinaria, si sarebbero collocati tra il 1° e il 10 settembre 2020.
Esonero contributivo.
L’articolo in esame, inoltre, prevede la possibilità per i datori di lavoro che non richiedano i suddetti trattamenti di integrazione salariale, di ottenere un esonero contributivo per ulteriori quattro settimane rispetto a quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto Agosto, da fruire entro il 31 gennaio 2021.
Peraltro, i datori di lavoro privati che abbiano già richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al Decreto Agosto, potranno rinunciare alla parte di esonero richiesto e non goduto al fine di presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Ristori.
Divieto di licenziamento.
Da ultimo, in concomitanza con la proroga degli ammortizzatori sociali, si segnala che il Legislatore ha nuovamente previsto un blocco dei licenziamenti (anche per giustificato motivo oggettivo) fino al 31 gennaio 2021, che dovrà essere applicato da tutte le imprese indipendentemente dal fatto che usufruiscano o meno dei trattamenti di integrazione salariale o dell’esonero contributivo di cui sopra.