26 Maggio 2020
Dopo numerose bozze circolate, il 19 maggio è stato finalmente pubblicato il Decreto Legge n. 34/20 con il quale il Governo ha fornito nuove disposizioni per far fronte all’emergenza Coronavirus.
Con questo ultimo provvedimento (precedentemente circolato in bozza come “Decreto aprile” e “Decreto maggio”) l’Esecutivo si è concentrato anche sulla fase di ripresa del Paese al termine dell’emergenza epidemiologica (da cui il nome “Decreto Rilancio”).
Nel testo del decreto, paragonabile ad una legge di bilancio per mole e varietà di argomenti trattati, sono stati affrontati molteplici aspetti, tra cui uno dei più importanti è senza dubbio il “pacchetto sanità”, disciplinato dal titolo I del provvedimento.
Di seguito, le misure più rilevanti contenute nel citato titolo I:
Le aziende e gli enti del SSN, a far data dal 15 maggio e sino al 31 dicembre 2020, potranno avviare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all’art. 7 del d.lgs. 165/01, con infermieri (per un numero massimo di 8 infermieri ogni 50.000 abitanti) per far fronte all’attuale emergenza sanitaria e potenziare l’assistenza territoriale, a condizione che i soggetti individuati non abbiano in essere un rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie del SSN ovvero private accreditate.
È stata poi prevista la possibilità per le medesime aziende ed enti del SSN, a partire dal 1° gennaio 2021, di assumere a tempo indeterminato un numero massimo di 8 infermieri ogni 50.000 abitanti.
Tali periodi sono utili ai fini della scuola di specializzazione, alla quale i medici restano iscritti e continuano a percepire il relativo trattamento economico, integrato con gli emolumenti specifici del lavoro prestato.
Nella vigenza dell’accordo rinegoziato, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale corrisponderanno agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese nell’ambito dell’allestimento di reparti COVID e per la gestione dell’emergenza, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l’anno 2020.
Nelle more dell’adozione del decreto che dovrà definire le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potranno riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l’anno 2020 e che hanno visto altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e sempre salvo conguaglio, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell’ambito degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020.