area clienti

Decreto “Rilancio”: novità in materia di sanità

26 Maggio 2020

Dopo numerose bozze circolate, il 19 maggio è stato finalmente pubblicato il Decreto Legge n. 34/20 con il quale il Governo ha fornito nuove disposizioni per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Con questo ultimo provvedimento (precedentemente circolato in bozza come “Decreto aprile” e “Decreto maggio”) l’Esecutivo si è concentrato anche sulla fase di ripresa del Paese al termine dell’emergenza epidemiologica (da cui il nome “Decreto Rilancio”).

Nel testo del decreto, paragonabile ad una legge di bilancio per mole e varietà di argomenti trattati, sono stati affrontati molteplici aspetti, tra cui uno dei più importanti è senza dubbio il “pacchetto sanità”, disciplinato dal titolo I del provvedimento.

Di seguito, le misure più rilevanti contenute nel citato titolo I:

  • Art. 1) Le Regioni e le Provincie autonome sono state incaricate di adottare piani di potenziamento e di riorganizzazione della rete assistenziale al fine effettuare un monitoraggio costante della gestione dei contatti ed in particolar modo dei contagi.

Le aziende e gli enti del SSN, a far data dal 15 maggio e sino al 31 dicembre 2020, potranno avviare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all’art. 7 del d.lgs. 165/01, con infermieri (per un numero massimo di 8 infermieri ogni 50.000 abitanti) per far fronte all’attuale emergenza sanitaria e potenziare l’assistenza territoriale, a condizione che i soggetti individuati non abbiano in essere un rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie del SSN ovvero private accreditate.

È stata poi prevista la possibilità per le medesime aziende ed enti del SSN, a partire dal 1° gennaio 2021, di assumere a tempo indeterminato un numero massimo di 8 infermieri ogni 50.000 abitanti.

  • Art. 2) I posti di terapia intensiva sul territorio nazionale dovranno essere aumentati di almeno 3.500, in modo tale da rispettare, in ogni caso, la proporzione di 0,14 posti ogni 1.000 abitanti mentre i posti di terapia semi-intensiva dovranno essere aumentati di 4.225 unità (di cui il 50% dotati della possibilità di essere riconvertiti in posti di terapia intensiva).
  • Art. 3) È stato, inoltre, precisato che gli incarichi attribuibili ai medici iscritti al penultimo e ultimo anno della Scuola di specializzazione, ai sensi del comma 5 dell’art. 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono avere durata di sei mesi, prorogabili sino al 31 dicembre 2020 (in ragione dello stato di emergenza).

Tali periodi sono utili ai fini della scuola di specializzazione, alla quale i medici restano iscritti e continuano a percepire il relativo trattamento economico, integrato con gli emolumenti specifici del lavoro prestato.

  • Art. 4) La disposizione ha previsto che le Regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le Province autonome di Trento e Bolzano possano riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID 19, nonché un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il riconoscimento avverrà in sede di rinegoziazione per l’anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani. Le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario saranno definiti da un apposito decreto ministeriale.

Nella vigenza dell’accordo rinegoziato, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale corrisponderanno agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese nell’ambito dell’allestimento di reparti COVID e per la gestione dell’emergenza, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l’anno 2020.

Nelle more dell’adozione del decreto che dovrà definire le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potranno riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l’anno 2020 e che hanno visto altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e sempre salvo conguaglio, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell’ambito degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020.

  • Art. 5) È stato autorizzato, per il prossimo quinquennio, un incremento della spesa pubblica al fine di finanziare circa 4200 ulteriori contratti di formazione specialistica per i medici.
  • Art. 14) I termini di scadenza degli stati di emergenza i previsti per il 31 luglio 2020, sono stati prorogati per ulteriori sei mesi fino al 31 dicembre 2020.

 

Download Decreto “Rilancio”- novità in materia di sanità

Potrebbe interessarti anche
Emergenza Coronavirus
Stop all’isolamento per i positivi al Covid-19. Regole diverse per strutture sanitarie e sociosanitarie
Con il decreto-legge n. 105/2023 sono state eliminate anche le ultime restrizion...
4 min
Emergenza Coronavirus
Covid-19, ultime indicazioni ministeriali per l’accesso nelle strutture
L’incremento dei casi di positività al Sars-CoV-2 registrato nelle ultime set...
3 min
Emergenza Coronavirus
Stop all’isolamento per i positivi al Covid-19: crollano anche le ultime restrizioni
Con il recente decreto legge n. 105, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella sera...
1 min
Emergenza Coronavirus
Contagio da Covid-19: secondo il criterio probabilistico vale la presunzione semplice 
Come prevedibile, iniziano a giungere sulle scrivanie dei Giudici le prime contr...
4 min
Emergenza Coronavirus
Vaccino anti-Covid19: terminato l’obbligo, proseguono le cause
Il 1 novembre 2022 è scaduto l’obbligo vaccinale previsto dal decreto legge n...
3 min