9 Settembre 2020
Nella giornata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Tale decreto contiene, tra l’altro, all’art. 5, alcune misure di particolare interesse giuslavoristico inerenti al lavoro agile ed un ulteriore congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria (determinata da contatti avuti in ambito scolastico) del figlio convivente.
In particolare, a far data dalla giornata odierna e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni, potranno svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Ove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa allo smart-working, è prevista la possibilità, riconosciuta ad uno solo dei genitori, di astenersi dal lavoro per tutto o per parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena attraverso il congedo straordinario.
Per i periodi relativi a tale congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione, una indennità pari al 50% del trattamento economico percepito dal lavoratore.
Detta indennità viene calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 23 del TU sulla maternità (e dunque considerando la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo) ad eccezione del comma 2 (quindi senza aggiungere il rateo giornaliero relativo alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati).
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Le misure descritte sono alternative e la fruizione delle stesse da parte di uno dei genitori inibisce la relativa richiesta da parte dell’altro; analogo divieto è previsto laddove l’altro genitore sia inoccupato ovvero svolga, anche ad altro titolo, l’attività di lavoro in modalità agile.
Sul piano operativo, si rammenta che allo stato attuale la procedura semplificata per la comunicazione dello smart-working è stata prorogata sino al 15 ottobre 2020, mentre per periodi successivi, salve diverse indicazioni amministrative o disposizioni normative, occorrerà avvalersi dell’iter ordinario per l’accesso al lavoro agile. Per quanto attiene al congedo, infine, non sono ancora stati aggiornati gli applicativi on line per la presentazione della domanda e, pertanto, appare necessario attendere i necessari chiarimenti da parte dell’INPS.
Download Decreto Legge n° 111-2020- smart-working e congedo straordinario