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Decreto legge 17 marzo 2020 n° 18: provvedimenti in tema di lavoro

19 Marzo 2020

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta (in via straordinaria) nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 marzo u.s., il decreto legge “Cura Italia”, recante “misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie lavoratori ed imprese”, è entrato in vigore.

Il decreto interviene su quattro fronti principali: finanziamento e altre misure di potenziamento del SSN, protezione civile ed altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; supporto al credito per famiglie e piccole e medie imprese; sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi; sostegno all’occupazione ed ai lavoratori.

Di seguito si propone una disamina dei principali provvedimenti in tema di lavoro di particolare interesse per le strutture sanitarie e socio-sanitarie private.

1. Ammortizzatori sociali.

1.1 Assegno ordinario erogato dal FIS.

Come prospettato nella precedente news, il DL estende a tutto il territorio nazionale la c.d. “procedura semplificata” per l’accesso alle prestazioni erogate dal FIS.

I datori di lavoro che, nell’anno in corso, procedono alla sospensione o alla riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, potranno presentare domanda di concessione del trattamento con causale “COVID 19”.

In tal caso, l’accesso all’assegno ordinario, a condizione che il datore sia iscritto al FIS ed occupi mediamente più di 5 dipendenti, potrà avvenire con il beneficio delle semplificazioni di seguito elencate:

–  l’informazione e la consultazione sindacale dovranno essere svolte, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, e la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;

–  il trattamento “agevolato”, che sarà concesso, previa richiesta, con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, non potrà avere durata superiore a 9 settimane; tali periodi di integrazione salariale andranno esclusi dal computo dei periodi massimi di godimento del trattamento previdenziale ed anche dal tetto aziendale.

È inoltre previsto l’esonero dal versamento del contributo addizionale.

Possono beneficiare di tale agevolazione i lavoratori già assunti dal datore di lavoro richiedente alla data del 23 febbraio 2020, essendo irrilevante il requisito della anzianità aziendale.

 

1.2 Cassa integrazione in deroga.

Risulta confermata, altresì, l’autorizzazione, quale forma residuale per i datori di lavoro del settore privato, della concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) per una durata pari a quella della sospensione del rapporto di lavoro, e comunque non superiore a 9 settimane.

Il trattamento dovrà essere concesso, previo accordo con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale (che può essere concluso telematicamente) per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, dalle singole Regioni con proprio decreto e sarà corrisposto dall’INPS con la modalità del pagamento diretto.

L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupino fino a 5 dipendenti.

***

2. Congedi e indennità per i lavoratori.

2.1 Congedo straordinario

Come annunciato, viene introdotto uno specifico congedo di cui potranno godere alternativamente entrambi i genitori (lavoratori pubblici o privati subordinati e autonomi) per i figli di età non superiore a 12 anni, a condizione che non vi sia nel nucleo familiare altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa ovvero, come specificato nel testo definitivo, altro genitore non lavoratore o disoccupato.

Per il suddetto congedo, di 15 giorni continuativi o frazionati, è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione ferma restando la copertura da contribuzione figurativa per i periodi in questione; il limite di età di 12 anni non trova applicazione per i figli con disabilità grave accertata ai sensi della legge 104/92.

Inoltre, gli eventuali periodi di congedo parentale goduti dal lavoratore nelle more della sospensione dell’attività didattica saranno computati automaticamente nel nuovo congedo, e ciò anche laddove siano stati richiesti per periodi antecedenti al 17 marzo 2020.

Le disposizioni in merito alle concrete modalità operative di accesso al suddetto beneficio dovranno essere emanate dall’INPS.

In alternativa al congedo straordinario, è previsto il “bonus baby sitter” pari ad euro 600 circa, erogato sul libretto famiglia. Per gli operatori del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici infermieri tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia ed OSS il bonus è pari ad euro 1.000.

I genitori lavoratori dipendenti pubblici o privati di figli di età compresa tra 12 e 16 anni avranno diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata della sospensione dei servizi didattici, senza corresponsione di indennità né di retribuzione, con divieto di licenziamento.

 

2.2 Permessi ex lege 104/92.

A differenza di quanto preannunciato, il numero di giorni di permesso mensile retribuito di cui all’art. 33 della legge 104 è incrementato, in aggiunta ai tre mensili, fino a 12 giornate complessivi riferiti al bimestre marzo – aprile 2020.

Il personale sanitario delle strutture potrà godere dei giorni di permesso aggiuntivo solo compatibilmente con le esigenze di servizio.

***

Si segnala che la disciplina dei permessi 104 e del congedo straordinario è stata oggetto di uno specifico approfondimento , anche per ciò che attiene i criteri interpretativi delle norme.

2.3 Quarantena e malattia.

Confermata anche l’equiparazione dei periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva, ovvero in permanenza domiciliare fiduciaria, alla malattia ai fini del trattamento economico. Tali periodi non sono computabili nel c.d. comporto.

In aggiunta, viene introdotta una disposizione speciale in favore dei soggettivi con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104, dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante condizione di rischio derivanti da immuno-depressione, nonché di quelli affetti da patologie oncologico o interessati dallo svolgimento di terapie salvavita.

Per tali categorie di lavoratori il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

2.4 Indennità per i lavoratori autonomi.

Convalidata l’erogazione in favore dei liberi professionisti titolari di partiva IVA alla data del 23 febbraio 2020 e dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata Inps, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, di una indennità a titolo di una tantum pari, nella versione definitiva del decreto, a circa 600 euro.

Tale indennità sarà erogata dall’Inps e non concorre alla formazione dei redditi ai sensi del TUIR.

***

3. Disposizioni in materia di lavoro agile.

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti in condizione di disabilità di cui alla legge 104, ovvero quelli che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui alla medesima legge, hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (purchè sia compatibile con le caratteristiche della prestazione da svolgere).

Ai lavoratori del settore privato affetti da patologie gravi e comprovate con ridotta capacità lavorativa è, invece, riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

***

4. Misure in materia previdenziale.

Sospeso a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle prestazioni previdenziali assistenziali e assicurative erogate da Inps e Inail.

Ampliato, altresì, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione (NASPI e DIS- COLL che, per gli eventi di cessazione involontaria intercorsi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, passa da 68 a 128 giorni. Per le domande presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68esimo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto

***

5. Misure in materia di licenziamento.

È preclusa per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto la possibilità, per le aziende, di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e/ o di avviare procedure per i licenziamenti collettivi.

Le procedure in corso dovranno considerarsi sospese.

***

6. Strutture per le persone con disabilità e misure di sostegno domiciliare.

Sull’intero territorio nazionale è confermata la totale sospensione delle attività erogate dai centri semi residenziali (comunque denominati dalle normative regionali) centri a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, socio occupazionale, polifunzionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità.

Nel caso siano previste prestazioni di tipo sanitario urgenti e non differibili le stesse potranno essere autorizzato nel rispetto delle misure di contenimento.

Fermi restando gli specifici benefici previsti dal decreto come sopra analizzati, fino alla data del 30 aprile, l’assenza dal servizio di un lavoratore genitore convivente di una persona con disabilità non può costituire giusta casa di recesso da rapporto laddove la stessa sia preventivamente comunicata e motivata dalla necessità di accudire la persona affetta da disabilità a causa della chiusura dei Centri interessati dal provvedimento di chiusura.

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