11 Maggio 2023
Tra le misure approntate dal c.d. Decreto Lavoro (D.L. n. 48/23), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 maggio, è stata prevista l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e lavoro (artt. 1-13), che sostituiranno integralmente l’attuale Reddito di cittadinanza.
Vediamo, in concreto, quali sono le condizioni oggettive e soggettive per accedere a tali nuovi strumenti di sostegno.
A) Assegno di Inclusione.
È riconosciuto – quale misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale nonché di formazione, di lavoro e di politica sociale – a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari [1]con disabilità, minorenni o con almeno sessant’anni di età, su richiesta di uno dei componenti del nucleo al ricorrere di alcuni requisiti e condizioni.
(i) un ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360.
(ii) reddito familiare inferiore a euro 6.000 euro annui, o di 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza[2].
(iii) un patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000) di valore non superiore a euro 30.000.
(iv) un patrimonio mobiliare, per come definito ai fini ISEE, di valore non superiore a 6.000 euro, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.
Condizioni di accesso
a) i beneficiari dell’Assegno titolari di pensione diretta;
b) i componenti del nucleo con disabilità (l. 68/99) o con età pari o superiore a sessanta anni, che possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale;
c) i componenti del nucleo affetti da patologie oncologiche;
d) i componenti del nucleo con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza.
Misura e durata del beneficio economico
Decadenza dal beneficio
(i) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato senza un giustificato motivo;
(ii) non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero;
(iii) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, o non rispetta gli impegni concordati;
(iv) non accetta un’offerta di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale se almeno al 60% dell’orario a tempo pieno) con retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi, a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale o, se a tempo determinato (anche in somministrazione), fino a 80 km dal domicilio. Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l’Assegno è sospeso per la durata del contratto;
(v) effettua dichiarazioni mendaci e/o non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
(vi) viene trovato, nel corso di attività ispettive, intento a svolgere attività di lavoro senza aver provveduto ad effettuare le relative comunicazioni.
Incentivi per i datori di lavoro che assumono beneficiari dell’assegno
(i) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto – per un periodo massimo di dodici mesi – l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di euro 8.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
(ii) con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di euro 4.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti dai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’Assegno con contratti a tempo determinato e/o stagionale, pieno o parziale.
B) Supporto per la formazione e lavoro.
È istituito – al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa – a decorrere dal 1° settembre 2023 e consiste, al ricorrere di determinate condizioni, nel riconoscimento di un beneficio economico (personale) nei confronti dei componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione[3].
Eccezioni
Requisiti
Condizioni di accesso e procedura
(i) ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro o essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti accreditati alla formazione;
(ii) individuare autonomamente progetti di formazione ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione.
[1] Per nucleo familiare si intende quello definito dall’art. 3, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/13 con le seguenti precisazioni: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione; b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.
[2] Il parametro della scala di equivalenza, corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo tiene conto della composizione del nucleo familiare ai fini della determinazione del requisito reddituale e dell’importo del beneficio. È pari ad 1 ed è incrementato (fino ad un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza):
a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
c) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura;
d) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
e) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.
[3]È incompatibile con la pensione e con il reddito di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
[4] Fatta eccezione per il requisito del valore dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a euro 9.360.