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Decreto Lavoro parte 5: addio al reddito di cittadinanza

11 Maggio 2023

Tra le misure approntate dal c.d. Decreto Lavoro (D.L. n. 48/23), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 maggio, è stata prevista l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e lavoro (artt. 1-13), che sostituiranno integralmente l’attuale Reddito di cittadinanza.

Vediamo, in concreto, quali sono le condizioni oggettive e soggettive per accedere a tali nuovi strumenti di sostegno.

A) Assegno di Inclusione.

È riconosciuto – quale misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale nonché di formazione, di lavoro e di politica sociale – a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari [1]con disabilità, minorenni o con almeno sessant’anni di età, su richiesta di uno dei componenti del nucleo al ricorrere di alcuni requisiti e condizioni.

  • Cittadinanza, residenza, soggiorno: è necessario che il richiedente sia cumulativamente cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo, residente in Italia.
  • Condizioni di reddito: il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di

(i) un ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360.

(ii) reddito familiare inferiore a euro 6.000 euro annui, o di 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza[2].

(iii) un patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000) di valore non superiore a euro 30.000.

(iv) un patrimonio mobiliare, per come definito ai fini ISEE, di valore non superiore a 6.000 euro, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.

  • Godimento di beni durevoli ed altri indicatori del tenore di vita: nel nucleo familiare nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto nonché di aeromobili di ogni genere.
  • Condizioni soggettive: per il beneficiario dell’Assegno è altresì necessaria la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
  • Non è possibile beneficiare dell’Assegno di inclusione laddove uno dei componenti del nucleo familiare risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni.

Condizioni di accesso

  • Per accedere al nuovo sussidio sarà necessario iscriversi al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e, dopo la convocazione presso il Centro per l’Impiego (entro 120 giorni), aggiornare ogni tre mesi la propria posizione presso patronati o servizi sociali e centri per l’impiego.
  • I componenti dei nuclei beneficiari dell’Assegno, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, devono aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa (entro 60 giorni).
  • Sono tenuti all’assolvimento di tale obbligo i componenti maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi. Sono esentati da tale obbligo:

a)  i beneficiari dell’Assegno titolari di pensione diretta;

b)  i componenti del nucleo con disabilità (l. 68/99) o con età pari o superiore a sessanta anni, che possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale;

c)  i componenti del nucleo affetti da patologie oncologiche;

d)  i componenti del nucleo con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza.

  • L’iscrizione al Sistema prevede la partecipazione attiva dei componenti obbligati (cfr. punto precedente) a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa.  
  • L’Assegno è richiesto con modalità telematica all’INPS, che lo riconosce previa verifica del possesso dei requisiti e delle ulteriori condizioni richieste dal decreto. La sua erogazione decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del piano di attivazione digitale.

Misura e durata del beneficio economico

  • L’Assegno di inclusione viene erogato dall’INPS con cadenza mensile, per un massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per altri 12 mesi. È composto da una integrazione del reddito familiare (per come definito sopra), fino alla soglia di euro 6.000 euro annui, o di 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (si cfr. nota a piè di pagina n. 2).
  • A quanto sopra viene aggiunto un contributo per il canone di locazione sino ad un massimo di €. 3.360 euro annui.
  • L’importo di cui all’Assegno di inclusione è esente da IRPEF.
  • Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui.

Decadenza dal beneficio

  • Il nucleo familiare che percepisce l’Assegno di inclusione decade dal beneficio se uno dei componenti tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa:

(i) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato senza un giustificato motivo;

(ii) non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero;

(iii) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, o non rispetta gli impegni concordati;

(iv) non accetta un’offerta di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale se almeno al 60% dell’orario a tempo pieno) con retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi, a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale o, se a tempo determinato (anche in somministrazione), fino a 80 km dal domicilio. Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l’Assegno è sospeso per la durata del contratto;

(v) effettua dichiarazioni mendaci e/o non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

(vi) viene trovato, nel corso di attività ispettive, intento a svolgere attività di lavoro senza aver provveduto ad effettuare le relative comunicazioni.

Incentivi per i datori di lavoro che assumono beneficiari dell’assegno

  • Ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione:

(i) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto – per un periodo massimo di dodici mesi – l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di euro 8.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

(ii) con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di euro 4.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti dai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’Assegno con contratti a tempo determinato e/o stagionale, pieno o parziale.

  • Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
  • I suddetti incentivi sono riconosciuti esclusivamente ai datori di lavoro che inseriscono l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.

B) Supporto per la formazione e lavoro.

È istituito – al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa – a decorrere dal 1° settembre 2023 e consiste, al ricorrere di determinate condizioni, nel riconoscimento di un beneficio economico (personale) nei confronti dei componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione[3].

Eccezioni

  • Può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione che non siano stati calcolati nella scala di equivalenza e che non siano soggetti agli obblighi di partecipazione ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.

Requisiti

  • Sono i medesimi già previsti con riferimento all’Assegno di inclusione[4].

Condizioni di accesso e procedura

  • L’interessato chiede di accedere al Supporto per la Formazione e il lavoro con modalità telematiche all’INPS ed il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma SIILS, attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.
  • Il richiedente deve contestualmente rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego ed agli altri enti autorizzati all’attività di intermediazione.
  • Il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale e deve dichiarare (e dimostrare), quale misura di attivazione al lavoro, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione.
  • A seguito della stipulazione del patto di servizio l’interessato può

(i) ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro o essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti accreditati alla formazione;

(ii) individuare autonomamente progetti di formazione ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione.

  • In caso di partecipazione ai programmi formativi sopra descritti nonché ai progetti utili alla collettività l’interessato riceve, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di 12 mesi, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa pari ad un importo mensile di euro 350. L’erogazione avviene mediante bonifico mensile da parte dell’INPS.
  • Condizione per continuare a ricevere il contributo economico è l’adesione alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, della quale è fatto obbligo di dare conferma ogni 90 giorni ai servizi competenti, anche in via telematica.

[1] Per nucleo familiare si intende quello definito dall’art. 3, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/13 con le seguenti precisazioni: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione; b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.

[2] Il parametro della scala di equivalenza, corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo tiene conto della composizione del nucleo familiare ai fini della determinazione del requisito reddituale e dell’importo del beneficio. È pari ad 1 ed è incrementato (fino ad un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza):

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura;

d) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

e) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

[3]È incompatibile con la pensione e con il reddito di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

[4] Fatta eccezione per il requisito del valore dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a euro 9.360.

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