area clienti

Decreto Lavoro parte 3: nuovo taglio del cuneo fiscale

9 Maggio 2023

Il decreto Lavoro (d.l. n. 48/2023) introduce nuove disposizioni finalizzate a ridurre il cd. cuneo fiscale, e cioè la differenza tra la retribuzione lorda riconosciuta dal datore di lavoro ed il valore netto effettivamente percepito dal dipendente in ragione dell’imposizione tributaria e previdenziale.

A tale scopo, già il comma 281 della l. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), riprendendo una disposizione della precedente Finanziaria, aveva previsto, per l’anno 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore in misura pari al 2% per i lavoratori con retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Lo sgravio, peraltro, era stato aumentato di un ulteriore punto percentuale per il personale con retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di 1.923 euro.

Tra i beneficiari sono ricompresi tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti, in forza presso qualunque datore di lavoro, con esclusione dei lavoratori domestici.

L’art. 39 del decreto Lavoro incrementa ulteriormente il beneficio, seppur per un tempo limitato: anche la nuova disposizione, infatti, non introduce misure definitive, ma troverà applicazione esclusivamente per cinque mesi, dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, anche se il Governo si è impegnato “a lavorare per creare le condizioni per rendere strutturale questo intervento” in un quadro di prudenza e di attenzione ai conti pubblici.

La novella legislativa porta la misura dell’esonero al 7% per i lavoratori con retribuzione imponibile non superiore a 1.923 euro ed al 6% per il personale con retribuzione imponibile non eccedente 2.692 euro.

Pertanto, nei casi in cui la quota di contribuzione a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa potrà essere ridotta al 2,19% se la retribuzione non è superiore alla prima soglia, oppure al 3,19% per le retribuzioni inferiori o pari a 2.692 euro; in caso di imponibili previdenziali ancora superiori, invece, non sarà applicato alcun esonero.

Lo sconto contributivo, sommando il nuovo taglio a quello attualmente in vigore, dovrebbe comportare un incremento della retribuzione netta dei dipendenti sino al 100 euro mensili, determinando – secondo le dichiarazioni rilasciate dal Ministro Calderone il 1° maggio scorso durante l’intervista a Radio24 – “una riduzione di circa il 70% del prelievo contributivo. Per chi ha fino a 35mila euro di reddito siamo al 60%”.

Il riferimento alla retribuzione annua non deve tuttavia ingannare.

Come già precisato dall’INPS con circ. 7/2023, infatti, la verifica della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, cosicché la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.

È ben possibile, pertanto, che il medesimo dipendente superi in un mese il limite di 2.692 euro e, così, perda temporaneamente il beneficio, con possibilità tuttavia di riacquistarlo a partire dal mese successivo, finanche nella misura massima del 7%, laddove nello stesso venga rispettata la soglia mensile.

Infine, si segnala che il decreto Lavoro esclude “ulteriori effetti sul rateo di tredicesima”. Salve diverse indicazioni amministrative, pertanto, in occasione del pagamento della mensilità aggiuntiva si dovrà continuare ad applicare lo sgravio originariamente previsto dalla legge di Bilancio 2023, in misura pari al 2% o 3%.

Potrebbe interessarti anche
Gestione del rapporto di lavoro
Attività aggiuntiva di supporto all’ALPI e fruizione dei permessi ex lege 104
È discriminatorio il regolamento che inibisce la programmazione di un’assenza...
3 min
Gestione del rapporto di lavoro
Nuove indicazioni dell’INL sui controlli a distanza
Con la recente nota n. 2572 del 14 aprile 2023, l’INL interviene sullo spinoso...
4 min
Gestione del rapporto di lavoro
Utilizzo fraudolento del tirocinio: chiarimenti dell’INL
I tirocini formativi dovrebbero essere oggetto di un prossimo cambiamento, attes...
2 min
Gestione del rapporto di lavoro
Il rimando a fonti esterne non viola il requisito della specificità
In tema di contestazioni disciplinari, uno dei principi più importanti che devo...
2 min
Gestione del rapporto di lavoro
Assenze per patologie oncologiche escluse dal comporto anche se non previsto dal ccnl
Le giornate di ricovero per interventi chirurgici tumorali e quelle relative ai ...
4 min