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Decreto Lavoro, i chiarimenti dell’Inps sul taglio del cuneo fiscale

30 Maggio 2023

Tra le finalità che hanno indotto l’Esecutivo ad emanare il Decreto Lavoro (d.l. 48/2023) vi è anche l’esigenza di ridurre il cuneo fiscale. In tale ambito il nuovo esonero contributivo, seppur temporaneo, costituisce una delle principali misure del testo legislativo.

Non sorprende, quindi, che l’INPS sia già intervenuto, con messaggio n. 1932 del 24 maggio scorso, per fornire chiarimenti in merito. 

Con precedente news del 9 maggio scorso sono state esaminate le principali caratteristiche della misura in esame, che ha incrementato di 4 punti percentuali l’esonero contributivo di cui al comma 281 della legge di Bilancio 2023, esclusivamente per il periodo da luglio a dicembre 2023 e senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.

Sul punto, il messaggio INPS conferma che, per il suddetto periodo, l’esonero dai contributi a carico del lavoratore sarà riconosciuto:

  • nella misura del 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
  • nella misura del 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

Nessun incremento dell’esonero è previsto per la tredicesima mensilità, per la quale l’Istituto previdenziale ha confermato l’interpretazione già fornita con la news sopra citata.

Pertanto, in caso di erogazione della tredicesima nel mese di competenza di dicembre 2023 in un’unica soluzione, l’esonero da applicare sarà quello del 2% o 3% a seconda del valore (imponibile INPS) della mensilità aggiuntiva (2% se non eccedente 2.692 euro e 3% se non superiore a 1.923 euro).

Laddove, invece, la tredicesima venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima nella misura del 2% se il rateo mensile non eccede l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12) e del 3% se il rateo mensile non risulta superiore a 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).

L’esonero, quindi, opera distintamente sulla retribuzione mensile e sulla tredicesima e le due voci retributive non si sommano ai fini della verifica delle soglie per l’esonero.

L’INPS, infine, ha chiarito che nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione del 2%) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione del 3%) per il numero di mensilità maturate.

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