10 Ottobre 2023
Con circolare n. 9 del 9 ottobre 2023, il Ministero del Lavoro, in considerazione delle richieste di chiarimento ricevute e al fine di garantire l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni del Decreto Lavoro, ha fornito importanti delucidazioni in merito alle novità introdotte dal decreto-legge 48/2023 (convertito nella legge n. 85/2023) sull’istituto del contratto di lavoro a tempo determinato.
Azzeramento del periodo di acausalità
Il Ministero prende posizione netta sulla norma che consente l’azzeramento del computo dei mesi di acausalità per i lavoratori che siano già stati impiegati con contratti a tempo determinato o in somministrazione, con conseguente possibilità di fruizione di un nuovo periodo a-causale di 12 mesi.
Ai fini dell’applicazione di tale disposizione, la circolare precisa che è necessario fare riferimento al momento in cui le parti hanno stipulato il nuovo contratto a termine, se prima o a decorrere dal 5 maggio 2023.
Nel primo caso, a prescindere da eventuali rapporti già intercorsi prima del 5 maggio, è ammessa la stipula di un nuovo contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi senza che sia necessaria l’indicazione di alcuna causale giustificatrice. È tuttavia necessario che la durata complessiva del rapporto non ecceda i 24 mesi o, comunque, il termine previsto dal contratto collettivo applicato.
Nella seconda ipotesi, invece, al fine del limite dei 12 mesi, andranno scomputati i rapporti intercorsi dal 5 maggio in poi.
Il Ministero chiarisce poi che per “contratti stipulati” devono intendersi non solo i rinnovi dei precedenti contratti a termine, ma anche le proroghe dei contratti già in essere: non sarà quindi necessario attendere il periodo di stop&go previsto per le ipotesi di rinnovo del contratto, potendo le parti, al fine di di fruire della novità normativa, anche semplicemente prorogare il contratto in corso.
Causali giustificatrici
Il decreto 48/2023, con l’intento di valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva, ha consentito la proroga e/o il rinnovo oltre il periodo a-causale (nel limite dei 24 mesi) nei casi previsti dai contratti collettivi, purché gli stessi siano stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale possibilità, stante il richiamo all’art. 51 del decreto legislativo 81/2015, è estesa anche alla contrattazione decentrata (sempre che, anche in tal caso, il contratto sia stipulato con le rappresentanze dei sindacati comparativamente più rappresentativi): le parti sociali possono infatti regolare le causali giustificatrici anche a livello aziendale.
Qualora la contrattazione collettiva applicata nulla disponga al riguardo è consentito alle singole parti del contratto (datore di lavoro e dipendente) apporre o prorogare il termine a fronte di specifiche “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva” dalle stesse individuate in sede di stipula. Si tratta di una facoltà prevista solo fino al 30 aprile 2024, termine oltre il quale si dovrà esclusivamente far riferimento a quanto stabilito dalle parti sociali all’interno del contratto collettivo.
In ogni caso, il Ministero ha precisato che il termine del 30 aprile 2024 deve essere considerato quale data di stipula, con la conseguenza che la durata del contratto potrà anche andare oltre a tale data.
Quanto alla causale sostitutiva, la circolare ha richiamato l’attenzione sulla necessità che il contratto indichi espressamente le ragioni concrete ed effettive della sostituzione, non essendo sufficiente un mero richiamo alla lettera normativa.
Causali previste dai contratti collettivi vigenti
La circolare affronta poi il tema delle causali previste dai contratti collettivi vigenti, differenziando a seconda che gli stessi operino un mero rinvio alle fattispecie legali introdotte dal Decreto Dignità (come nel caso del CCNL ARIS-AIOP per il personale non medico dipendente delle strutture sanitarie private) ovvero disciplinino causali specifiche (come avviene nel CCNL ARIS RSA e CDR). Nel primo caso, le stesse dovranno ritenersi automaticamente superate dalle nuove disposizioni, mentre nella seconda ipotesi le causali continueranno a trovare piena applicazione, con la conseguenza che le parti – ferme restando la possibilità di individuarne ulteriori in sede di contrattazione (anche aziendale) con le OO.SS. – dovranno rifarsi alle stesse ai fini della proroga/rinnovo del contratto.
La circolare rammenta poi che nulla è mutato per quanto attiene: i) al limite massimo complessivo dei rapporti di lavoro a termine che possono intercorrere tra datore di lavoro e lavoratore (24 mesi), salvo quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi applicati, ii) alla possibilità di procedere, al raggiungimento dei 24 mesi, alla stipula di un ulteriore contratto a termine (con indicazione della causale) della durata massima di dodici mesi presso la sede dell’ITL competente, iii) al numero massimo di proroghe consentite (pari a quattro nell’arco dei 24 mesi), iv) al regime e alle tempistiche delle interruzioni tra un contratto di lavoro e l’altro (stop&go).