4 Gennaio 2022
Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato il d.l. 229/2021 che ha introdotto delle misure più stringenti per l’uso del green pass cd. rafforzato (art. 1) e novità in materia di quarantena per i contatti stretti di un soggetto positivo al Coronavirus (art. 2).
In particolare – dal 10 gennaio p.v. e fino alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi indicato nel 31 marzo 2022) – il decreto in questione, oltre a prevedere una stretta sulla capienza massima delle strutture che ospitano manifestazioni sportive in zona bianca, che non potrà superare il 50% all’aperto e il 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata, prevede altresì che sarà necessario l’uso del certificato verde cd. rafforzato (vale a dire quello conseguente a vaccino o guarigione) per l’accesso a:
Il decreto in esame, inoltre, prevede l’obbligo del green pass rafforzato anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Come anticipato, con il provvedimento in commento, il Governo è intervenuto anche sul tema delle quarantene. Nelle settimane scorse, infatti, da più parti si era chiesta una revisione della normativa in materia, ritenuta non più coerente con la notevole progressione della campagna vaccinale.
Sul punto, il decreto dispone – con efficacia immediata – che la quarantena precauzionale (vale a dire quella prevista per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con positivi al Covid-19) non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19.
Essi, tuttavia, devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 e devono effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
La norma dispone, infine, che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.
A tale proposito, peraltro, vale forse la pena di rammentare che la norma in questione non costituisce una novità assoluta, atteso che per il personale sanitario (e per gli addetti ai servizi pubblici essenziali) già non vi era un obbligo di quarantena.
Ed invero, sin dall’inizio della pandemia, l’art. 14, d.l. 18/2020 – norma tuttora vigente – stabilisce che la misura della quarantena non si applica:
a) agli operatori sanitari;
b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali;
c) ai dipendenti delle imprese che operano nell’ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.
Tali lavoratori, infatti, vengono sottoposti a sorveglianza e sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19.