25 Ottobre 2021
Il 21 ottobre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. Decreto Fiscale (d.l. 146/2021), che – a dispetto del nome – contiene importanti novità anche in materia di lavoro.
Tutela della quarantena.
Il nuovo testo normativo, innanzitutto, proroga sino al 31 dicembre 2021 le disposizioni (contenute nel Decreto Cura Italia) relative alla cd. quarantena, equiparata alla malattia e non computabile nel periodo di comporto, le quali – secondo quanto precisato dall’INPS con messaggio del 6 agosto u.s. – avevano esaurito i propri effetti il 31 dicembre 2020.
Tale estensione segue quella disposta dalla l. 133/2021 per i lavoratori fragili, le cui tutele (equiparazione dell’assenza a ricovero ospedaliero non computabile nel periodo di comporto, salvo che la prestazione possa essere svolta in smart-working) sono state anch’esse prorogate sino al 31 dicembre 2021.
Congedi Covid.
Il Decreto Fiscale, inoltre, reintroduce i cd. congedi Covid, anch’essi ormai esauriti, destinandoli ai dipendenti genitori di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente rispetto all’altro genitore; gli stessi congedi sono inoltre applicabili anche ai genitori di figlio con disabilità in situazione di gravità (art. 3 comma 3 l. 104/92) a prescindere dall’età.
Tali lavoratori, per effetto della disposizione in esame, possono astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente (in tutto o in parte) alla durata:
Tale congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria e dà diritto al lavoratore ad una indennità (a carico dell’INPS) pari al 50% della retribuzione (calcolata con le stesse modalità previste per l’indennità di maternità), oltreché alla contribuzione figurativa.
Come già avvenuto in passato, inoltre, la norma prevede che gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 22 ottobre 2021, durante i periodi di cui alle precedenti lettere da “a” a “d”, possano essere convertiti, a domanda, nel nuovo congedo Covid con effetto retroattivo.
Inoltre, viene nuovamente stabilito che, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, abbia diritto, al ricorrere delle condizioni di cui alle precedenti lettere da “a” a “d”, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore fruisce dei suddetti congedi, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dei benefici sopra descritti, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.
Sino al 31 dicembre 2021, inoltre, anche i collaboratori autonomi iscritti all’INPS possono godere – laddove si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere da “a” a “d” – di uno specifico congedo per i figli conviventi minori di anni 14.
Proroga degli ammortizzatori sociali Covid e divieto di licenziamento.
Il Decreto Fiscale introduce una nuova proroga degli ammortizzatori sociali con causale Covid.
Per quanto riguarda gli iscritti al FIS, in particolare, è previsto che, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in corso, i datori di lavoro possano presentare, per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021, domanda di assegno ordinario ai sensi del Decreto Cura Italia (art. 19 del d.l. 18/2020) per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza obbligo di versare il contributo addizionale.
Tali ulteriori settimane di assegno ordinario sono concesse a condizione che siano state interamente autorizzate le 28 settimane già previste dal d.l. 41/2021, e sia già decorso il periodo autorizzato
Nel silenzio della norma, deve ritenersi che, ai fini di tale ammortizzatore sociale, siano tuttora applicabili le procedure di confronto sindacale semplificato previste dalla normativa emergenziale (informativa e confronto sindacale di durata pari a tre giorni); le domande di accesso devono poi essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Il nuovo Decreto, infine, prevede che ai datori di lavoro che facciano richiesta di tali ulteriori 13 settimane, rimane vietato (alle attuali condizioni e con le odierne eccezioni) l’avvio di procedure di licenziamento collettivo o l’intimazione di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per l’intera durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale.
Nulla, invece, viene previsto per i datori di lavoro (iscritti al FIS) che non richiedano le nuove settimane di assegno ordinario, per i quali pertanto l’attuale regime di divieto di licenziamento dovrebbe cessare il 31 ottobre p.v.