18 Luglio 2018
Il Decreto Dignità – emanato il 2 luglio scorso – ha apportato modifiche sostanziali sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, della somministrazione a termine e dei licenziamenti intimati in regime di tutele crescenti.
Le novità, applicabili (oltre che ai contratti di nuova sottoscrizione) anche ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, riguardano principalmente:
– la reintroduzione delle causali giustificative dell’apposizione del termine con riferimento ai contratti di durata superiore a 12 mesi,
– la riduzione del limite massimo temporale di utilizzo del contratto a termine da 36 a 24 mesi, e del numero di proroghe da 5 a 4,
– l’aumento del termine per impugnare il contratto da 120 a 180 giorni,
– l’applicazione di un costo contributivo (aggiuntivo rispetto a quello già previsto pari ad 1,4%) crescente di 0,5 punti per ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione,
– l’estensione della disciplina sui contratti a termine anche alle somministrazioni a tempo determinato,
– l’aumento dell’indennità risarcitoria dovuta in caso di licenziamento illegittimo, da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile cliccare sul seguente link: https://www.costantinoandpartners.com/argomenti-trattati/contratti-a-termine-riflessioni-sulle-modifiche-contenute-nel-c-d-decreto-dignita/#more-3710.