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Decreto “Cura Italia”: ulteriori indicazioni sui congedi per figli

20 Marzo 2020

Ad integrazione della precedente news pubblicata il 18 marzo 2020 ed in linea con le considerazioni ivi espresse, si comunica che l’ARIS, nella giornata di ieri, ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute ed al Ministro del Lavoro, una nota relativa ai congedi per figli previsti dall’art. 23 del d.l. 18/2020 (cd. congedi per figli), esprimendo forte preoccupazione per gli effetti che tale disposizione potrebbe produrre per le strutture (pubbliche e private) del SSN, laddove non interpretata correttamente alla luce delle finalità e della ratio del Decreto Cura-Italia.

Detta disposizione, infatti, prevede 15 giorni di congedo (indennizzati al 50%) per i genitori di figli di età non superiore a 12 anni o portatori di handicap grave, oltreché un’aspettativa non retribuita in caso di figlio di età compresa tra 12 e 16 anni, entrambi utilizzabili nel 2020, nelle more della sospensione dell’attività scolastica.

L’articolo in questione, a differenza del successivo art. 24 (relativo all’estensione della durata dei permessi ex art. 33 co. 3 l. 104/92), non subordina espressamente la concessione dei predetti congedi alle esigenze organizzative delle strutture sanitarie pubbliche e private, tutte impegnate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19 in corso.

Tali strutture già oggi incontrano enormi difficoltà operative, a causa delle assenze del personale dovute a contagio o a provvedimenti di quarantena (si vedano, a tal proposito, le statistiche elaborate dalla Fondazione Gimbe, aggiornata ai dati ISS del 17 marzo 2020, secondo cui sarebbero 2.629 gli operatori sanitari contagiati dal Coronavirus, e cioè l’8,3% dei casi totali).

In tale contesto, appare evidente come la disposizione in materia di congedi per figli non possa non essere interpretata alla luce di quanto espressamente previsto per i permessi ex l. 104/1992, nonché della ratio stessa del Decreto Cura-Italia (recante misure di “potenziamento del Servizio sanitario nazionale”).

Come evidenziato anche dalla nota ARIS in commento, infatti, sarebbe paradossale che un testo legislativo finalizzato a fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19, ne ostacolasse l’adeguata gestione rendendo ancor più rilevante la carenza di personale delle strutture.

In tal senso, peraltro, milita anche il successivo art. 25, il quale riconosce un incremento del cd. bonus baby sitter, alternativo al congedo per figli, in favore del solo personale del settore sanitario.

Al fine di evitare applicazioni difformi (e dannose per il SSN), pertanto, l’ARIS ha invitato il Governo a prendere posizione su tale argomento, precisando che nelle more considererà la concessione dei congedi in questione subordinata alla previa valutazione delle esigenze organizzative della struttura, indipendentemente dalla qualifica rivestita dai lavoratori.

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