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Decreto “Cura Italia”: prime considerazioni sui congedi

18 Marzo 2020

Dopo oltre 24 ore di attesa, è finalmente entrato in vigore il Decreto Cura Italia (d.l. 18/2020), pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata di ieri ma diffuso solo oggi, recante importanti misure per sostenere lavoratori ed imprese durante l’emergenza sanitaria in corso.

Con successivi approfondimenti, saranno fornite considerazioni circa le novità introdotte.

Sin da subito, tuttavia, occorre riepilogare la disciplina dei congedi contenuta nel decreto, anticipata mediaticamente nei giorni scorsi dal Governo, che molto ha preoccupato le strutture nei giorni scorsi.

Le novità su tale argomento sono contenute negli articoli 23 e 25 del Decreto che, in particolare, prevedono:

1) ulteriori 12 giorni di congedo (da godersi complessivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020) per i titolari di permessi ex art. 33, co. 3, l. 104/1992 (permessi per l’assistenza di portatori di handicap in stato di gravità).

Il Decreto prevede che i lavoratori, già titolari di permessi 104, possano godere di ulteriori 12 giorni di congedo, riferiti tuttavia non al singolo mese, bensì al bimestre marzo-aprile 2020.

Di conseguenza, nell’arco di tale periodo, i dipendenti che ne abbiano diritto, potranno godere di complessivi 18 giorni di permesso, di cui 6 ordinari (3 per marzo e 3 per aprile) e 12 aggiuntivi.

L’incremento dei permessi e congedi, durante i giorni precedenti all’emanazione del Decreto, ha suscitato notevoli critiche da parte delle strutture sanitarie e delle loro associazioni di categoria.

Si rischiava, infatti, di “svuotare” le strutture, proprio durante l’attuale fase di emergenza sanitaria.

Il Legislatore, nondimeno, ha accolto le rimostranze presentate ed ha pertanto previsto che il personale sanitario delle strutture possa godere dei 12 giorni di permesso aggiuntivo solo compatibilmente con le esigenze di servizio.

In tal modo, sono state contemperate le esigenze personali dei lavoratori, con quelle organizzative delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, tutte impegnate (seppur con ruoli diversi) a far fronte all’emergenza in corso.

2) 15 giorni di congedo per figli (da intendersi complessivi per entrambi i genitori.

Il Decreto, inoltre, per far fronte alle esigenze determinate dalla sospensione delle attività scolastiche, in presenza di figli di età non superiore a 12 anni (12 anni e 364 giorni) o comunque di figli con disabilità in situazione di gravità (purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, a prescindere dall’età), prevede la possibilità per entrambi i genitori, anche affidatari, di godere alternativamente di 15 giorni complessivi nel corso del 2020

Tale congedo aggiuntivo non spetta qualora vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Nulla, invece, è previsto per il caso in cui un genitore svolga il proprio lavoro con modalità di lavoro agile e, pertanto, deve ritenersi che in tale ipotesi il congedo debba essere riconosciuto.

Durante i giorni di congedo è riconosciuta, oltre alla contribuzione figurativa, anche una indennità economica pari al 50% della retribuzione, calcolata con le stesse modalità previste per la maternità obbligatoria (con esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive, dei premi e dei trattamenti accessori).

Inoltre, gli eventuali periodi di congedo parentale goduti dal lavoratore nelle more della sospensione dell’attività didattica saranno computati automaticamente nel nuovo congedo, e ciò anche laddove siano stati richiesti per periodi precedenti al 17 marzo 2020 (ma non antecedenti al 5 marzo 2020).

In alternativa al congedo di cui sopra, i lavoratori possono godere di un bonus baby sitter di 600 euro (incrementato sino a 1000 euro per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari), i quali saranno accreditati sul libretto famiglia e potranno essere utilizzati come voucher per acquisire prestazioni di lavoro occasionale.

Da ultimo, il medesimo articolo prevede che i genitori con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, possono astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

La disposizione riguardante i suddetti congedi non reitera quanto previsto per i permessi 104 circa le esigenze organizzative delle strutture.

Tuttavia, tenuto conto anche dell’incremento del bonus baby sitter per alcune qualifiche sanitarie e, soprattutto, dell’identica ratio delle due norme (e cioè l’esigenza di conciliare la vita personale e familiare con la difficile situazione emergenziale in corso), deve ritenersi che anche la concessione di tali congedi sia subordinata alla valutazione delle esigenze organizzative delle strutture, esigenze che, mai come in queste ultime settimane, sono drammaticamente cogenti, indifferibili e finalizzate esclusivamente alla salvaguardia della salute dei pazienti.

Download Decreto Cura Italia prime considerazioni sui congedi

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