area clienti

Decreto Agosto: principali contenuti in tema di lavoro nella bozza governativa

14 Agosto 2020

Nella serata di ieri, la Ragioneria Generale dello Stato ha “bollinato” il testo del Decreto Agosto, il quale pertanto dovrebbe essere inviato al Quirinale in queste ore.

In attesa dell’entrata in vigore – che avverrà solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – si illustrano, di seguito, le principali novità in tema di lavoro di tale attesissimo provvedimento legislativo.

Proroga degli ammortizzatori sociali COVID-19.

La bozza di Decreto prevede la possibilità di richiedere 18 settimane complessive (suddivise in due periodi di 9 settimane ciascuno) di assegno ordinario FIS o di cassa integrazione guadagni (anche in deroga) con la causale COVID-19 nel periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.

I periodi di FIS o CIG (anche in deroga) con causale COVID-19, già richiesti (ed autorizzati) sulla base delle disposizioni attualmente in vigore per periodi successivi al 12 luglio 2020, saranno computati nelle prime 9 settimane previste dal Decreto Agosto.

Il trattamento non potrà essere richiesto in un’unica soluzione; la prima domanda, infatti, dovrà riguardare un periodo non superiore a 9 settimane e gli ulteriori periodi potranno essere domandati solo dopo che sia stato già interamente autorizzato e decorso il precedente periodo di 9 settimane.

L’accesso alla seconda trance di FIS/CIG (secondo periodo di 9 settimane) comporterà il versamento all’INPS di un contributo addizionale variabile sulla base della riduzione di fatturato avvenuta nel primo semestre 2020 rispetto all’analogo periodo del 2019.

In particolare, pertanto, il contributo addizionale sarà determinato secondo quanto indicato nella tabella che segue:

 

Riduzione di fatturato Contributo addizionale
Maggiore o uguale al 20% Nessun contributo
Inferiore al 20% 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
Nessuna riduzione di fatturato 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

 

La domanda relativa alle 18 settimane di CIG/FIS di cui al Decreto Agosto dovrà essere presentata all’INPS in via telematica entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (ovvero, in fase di prima applicazione, entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Agosto). Con la domanda, il datore di lavoro potrà rilasciare anche l’autocertificazione relativa alla riduzione del fatturato, in mancanza della quale sarà applicato il contributo massimo del 18%.

In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, sarà altresì necessario inviare tutti i dati necessari per il pagamento entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione (in sede di prima applicazione, anche tale termine è posticipato alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto).

Infine, il Decreto Agosto – la cui entrata in vigore era evidentemente prevista entro il 31 luglio 2020 – prevede che tutti i termini di invio delle domande scadenti entro tale data vengano differiti al 31 agosto 2020.

Inoltre, i termini relativi al FIS/CIG con causale COVID-19 che, in applicazione della disciplina ordinaria, scadrebbero nel corso del corrente mese di agosto 2020 sono posticipati al 30 settembre 2020.

Esonero dal versamento dei contributi per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.

La bozza di Decreto, inoltre, prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi INAIL) in favore dei datori di lavoro che non richiedano le 18 settimane di FIS/CIG previste dal Decreto Agosto e che, nei mesi di maggio e giugno 2020, abbiano già fruito dei trattamenti previsti dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio.

Tale esonero (riparametrato su base annuale) sarà riconosciuto per un periodo massimo di 4 mesi fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020.

L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che abbiano utilizzato gli ammortizzatori sociali di cui ai Decreti Cura Italia e Rilancio successivamente al 12 luglio 2020.

Divieto di licenziamento.

L’art. 14 della bozza di Decreto prevede la prosecuzione dei vigenti divieti di licenziamento (attualmente in scadenza il prossimo 17 agosto 2020) per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito delle suddette 18 settimane di FIS/CIG o dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al precedente paragrafo.

Per tali datori di lavoro, resta precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo o l’intimazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvi i casi di cessazione di appalto con assunzione da parte del nuovo appaltatore in forza di legge, contratto collettivo o clausola del contratto d’appalto; rimangono altresì sospese la procedura avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (e già sospese in virtù della normativa in vigore).

Sono escluse dal divieto le ipotesi di licenziamento motivate dalla cessazione dell’attività di impresa, ovvero quelle oggetto di accordi aziendali di incentivazione all’esodo, limitatamente ai lavoratori che vi aderiscano, purché stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative.

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3 della bozza di Decreto, tali divieti di licenziamento si applicheranno anche ai datori di lavoro che abbiano già beneficiato dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali anche se, in tale ipotesi, la risoluzione non è illegittima, ma la violazione del divieto comporta solamente la revoca del medesimo esonero con effetto retroattivo e l’impossibilità di presentare domanda per l’accesso alle 18 settimane di FIS/CIG di cui sopra.

Infine, la bozza di Decreto prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di revocare in ogni tempo i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intimati nel 2020, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, purché contestualmente faccia richiesto dei trattamenti di FIS/CIG previsti dai Decreti Cura Italia e Rilancio a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto viene ripristinato senza soluzione di continuità e senza oneri o sanzioni per il datore di lavoro.

Disposizioni in materia di contratti a termine.

Il Decreto rimodulerà (nuovamente) le agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale vigente in materia di lavoro a termine.

In particolare, infatti, cesserà di produrre effetto l’attuale art. 93 del Decreto Rilancio, che prevede la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine sino al 30 agosto 2020 per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dell’emergenza COVID-19, nonché la proroga automatica  dei contratti di apprendistato (di I e III livello) e di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In sostituzione di tale complessa (e molto criticata) normativa, il Governo intende consentire il rinnovo o la proroga a-causali dei contratti a termine, per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, comunque nel rispetto del limite massimo di durata di 24 mesi.

Nella tabella che segue si indicano, pertanto, le principali conseguenze di tale disposizione:

 

Decreto Dignità Decreto Agosto
Stipula del primo contratto a-causale, per una durata non superiore a 12 mesi Si
Proroga del contratto a-causale sino ad un massimo di 4 volte, senza indicazione della causale Si
Proroga a-causale del contratto, una volta superato il limite di 12 mesi; proroga a-causale di contratto stipulato con obbligo di causale. No Si, per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi e comunque nel rispetto della durata massima complessiva di 24 mesi.

N.B.: la deroga non appare cumulabile con la successiva.

Rinnovo a-causale di contratti a termine. No Si, per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi e comunque nel rispetto della durata massima complessiva di 24 mesi.

N.B.: la deroga non appare cumulabile con la precedente.

 

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato.

Con decorrenza dall’entrata in vigore del Decreto e sino al 31 dicembre 2020, l’eventuale assunzione a tempo indeterminato (con esclusione dell’apprendistato) di lavoratori sarà agevolata con un esonero dai contributi INPS a carico del datore di lavoro, per un massimo di 6 mesi, nel limite di 8.060 euro su base annua (limite che, tuttavia, sarà riparametrato ed applicato su base mensile).

L’esonero si applica anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine; di contro, sono esclusi dall’agevolazione le assunzioni di lavoratori già impiegati a tempo indeterminato dalla medesima impresa nei 6 mesi precedenti.

Decreto Agosto – principali contenuti in tema di lavoro nella bozza governativa

Potrebbe interessarti anche
Emergenza Coronavirus
Stop all’isolamento per i positivi al Covid-19. Regole diverse per strutture sanitarie e sociosanitarie
Con il decreto-legge n. 105/2023 sono state eliminate anche le ultime restrizion...
4 min
Emergenza Coronavirus
Covid-19, ultime indicazioni ministeriali per l’accesso nelle strutture
L’incremento dei casi di positività al Sars-CoV-2 registrato nelle ultime set...
3 min
Emergenza Coronavirus
Stop all’isolamento per i positivi al Covid-19: crollano anche le ultime restrizioni
Con il recente decreto legge n. 105, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella sera...
1 min
Emergenza Coronavirus
Contagio da Covid-19: secondo il criterio probabilistico vale la presunzione semplice 
Come prevedibile, iniziano a giungere sulle scrivanie dei Giudici le prime contr...
4 min
Emergenza Coronavirus
Vaccino anti-Covid19: terminato l’obbligo, proseguono le cause
Il 1 novembre 2022 è scaduto l’obbligo vaccinale previsto dal decreto legge n...
3 min