area clienti

Decreto Agosto ed esonero contributivo: prime indicazioni dell’INPS

21 Settembre 2020

La circolare INPS n. 105 del 18 settembre u.s. fornisce i primi chiarimenti dell’Istituto previdenziale sull’esonero contributivo previsto dall’art. 3 del d.l. 104/2020 (cd. Decreto Agosto) in favore dei datori di lavoro che:

 1. abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale previsti dal Decreto Cura Italia (CIGO, FIS, CIGD, etc.) per far fronte all’emergenza COVID-19, e

2. non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del Decreto Agosto.

 

Requisiti per l’esonero.

Al riguardo, la circolare INPS fornisce indicazioni circa l’ambito aziendale all’interno del quale è necessario verificare il rispetto di tali condizioni, precisando che il requisito sub-1 deve essere appurato per singola posizione aziendale (matricola INPS), cosicché “l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e giugno 2020, siano state fruite le specifiche tutele di integrazione salariale …. Conseguentemente, l’importo dell’esonero potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti sopra richiamati.”.

La sussistenza del requisito sub-2 – e, cioè, del mancato utilizzo delle ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali previste dal Decreto Agosto – deve, invece, essere accertata per singola unità produttiva.

Si evidenzia, inoltre, che le previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva, per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali COVID-19.

Infine, per poter beneficiare dell’esonero è necessario che siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 1 co. 1175 l. 296/2006 (regolarità contributiva ed applicazione dei ccnl leader) e che, inoltre, il datore di lavoro rispetti il divieto di licenziamento previsto dal Decreto Agosto. 

 

Divieto di licenziamento.

In proposito, si rammenta che – come già evidenziato con precedente news – l’art. 14 del Decreto Agosto, salve alcune specifiche eccezioni, vieta l’avvio di procedure di licenziamento collettivo, così come l’intimazione di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali alternativo.

Secondo l’INPS, pertanto, il Legislatore ha, in buona sostanza, previsto un divieto di licenziamento per un periodo non superiore a 18 settimane per i datori che utilizzino gli ulteriori periodi di FIS/CIGO/CIGD con causale COVID-19, ovvero, di massimo quattro mesi, nell’ipotesi di fruizione dell’agevolazione contributiva in esame.

Si rammenta che la violazione della suddetta previsione comporta, oltre all’illegittimità del recesso, anche la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare una nuova domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Agosto.

 

Ammontare dell’esonero.

L’INPS, inoltre, con la circolare di cui trattasi fornisce importanti chiarimenti circa i criteri di calcolo dell’ammontare massimo dell’esonero, precisando che lo stesso è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020.

Il credito così individuato, indipendente dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, può essere utilizzato entro il 31 dicembre 2020 e, comunque, per un periodo non superiore a quattro mesi.

L’effettivo ammontare dell’esonero, pertanto, è pari al minor importo tra la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa in forza del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.

Si rammenta, infine, che l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, la citata cumulabilità con altri regimi agevolati può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Download Decreto Agosto ed esonero contributivo- prime indicazioni dell’INPS

Potrebbe interessarti anche
Emergenza Coronavirus
Stop all’isolamento per i positivi al Covid-19. Regole diverse per strutture sanitarie e sociosanitarie
Con il decreto-legge n. 105/2023 sono state eliminate anche le ultime restrizion...
4 min
Emergenza Coronavirus
Covid-19, ultime indicazioni ministeriali per l’accesso nelle strutture
L’incremento dei casi di positività al Sars-CoV-2 registrato nelle ultime set...
3 min
Emergenza Coronavirus
Stop all’isolamento per i positivi al Covid-19: crollano anche le ultime restrizioni
Con il recente decreto legge n. 105, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella sera...
1 min
Emergenza Coronavirus
Contagio da Covid-19: secondo il criterio probabilistico vale la presunzione semplice 
Come prevedibile, iniziano a giungere sulle scrivanie dei Giudici le prime contr...
4 min
Emergenza Coronavirus
Vaccino anti-Covid19: terminato l’obbligo, proseguono le cause
Il 1 novembre 2022 è scaduto l’obbligo vaccinale previsto dal decreto legge n...
3 min