1 Settembre 2020
Tra le disposizioni introdotte dal d.l. n. 104/20 (cd. Decreto Agosto, le cui principali novità in materia di lavoro sono state analizzate con precedente news) merita particolare attenzione quanto previsto all’art. 29 del citato provvedimento, recante “Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa”.
La norma prevede, infatti, che al fine di procedere all’evasione delle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell’emergenza e, conseguentemente, ridurre le liste di attesa, sino al 31 dicembre 2020, gli enti del Servizio sanitario nazionale possano avvalersi di strumenti straordinari, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, ricorrendo alle prestazioni aggiuntive di personale medico e del comparto.
Viene ribadita, inoltre, la possibilità per tali Aziende di reclutare personale sanitario, attraverso assunzioni a tempo determinato, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.
Tale ultima possibilità era già stata introdotta dalla l. n. 27/2020 di conversione del c.d. Cura Italia (in cui è confluito anche il d.l. n. 14/2020), che ha previsto la possibilità per le Aziende e gli Enti del SSN di procedere anche al reclutamento degli specializzandi non solo con le modalità previste dal comma 548 bis della l. n. 145/18 (quindi a tempo determinato e part time fino al conseguimento del titolo e con successiva trasformazione a tempo indeterminato), ma anche:
a) attraverso il conferimento ai medici specializzandi iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso (anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’art. 1, co. 547, l. n. 145/18) di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020;
b) attraverso la stipula di contratti a tempo determinato, di sei mesi prorogabili fino al 31 dicembre 2020 (al di fuori, quindi, dell’assunzione prevista dal citato comma 548 bis).
In entrambi i casi i medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta.
Su tale quadro normativo emergenziale è intervenuto anche il cd. Decreto Agosto, precisando che – ferma restando la supervisione del tutor e tenuto, altresì, conto del livello di competenze e di autonomia raggiunto – dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020, i medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica (nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso) nell’espletamento delle attività assistenziali presso le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, possono stilare i referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento alle sole visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, esami e prestazioni specialistiche è invece riservata al medico specialista.
La norma precisa, inoltre, che il possesso della specializzazione è comunque richiesto per le refertazioni relative alle branche specialistiche di: anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia.
Viene, infine, previsto che l’attività svolta dal medico in formazione specialistica nell’ambito di tali contratti sia essere registrata nel libretto-diario personale delle attività formative, e che la stessa costituisca elemento di valutazione per il curriculum professionale ai fini dell’accesso al Servizio sanitario nazionale.
Download Decreto Agosto- disposizioni relative all’impiego di specializzandi