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Decontribuzione Sud per le PMI

7 Marzo 2025

Con il 31 dicembre 2024 va definitivamente in pensione la Decontribuzione Sud. L’incentivo, infatti, sebbene originariamente previsto sino al 2029, è stato soppresso dalla legge di Bilancio 2025 che ha deciso di impiegare le risorse risparmiate per incrementare i limiti di spesa relativi ad altri esoneri (“Bonus giovani”, “Bonus donne” e “Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes unica”).

Le risorse sono state utilizzate anche per finanziare, in quota parte, un nuovo sgravio denominato Decontribuzione Sud PMI, consistente in un esonero dalla contribuzione dovuta dai datori di lavoro privati, secondo un’intensità decrescente in base all’annualità di riferimento, finalizzato a mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) e a contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

I datori di lavoro interessati

Lo sgravio, pertanto, spetta alle PMI che occupano lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di apprendistato) in tali ambiti territoriali.

Secondo la circolare Inps 32/2025, la categoria delle PMI è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. La legge di Bilancio, però, prevede un incentivo del tutto analogo (sottoposto alla previa autorizzazione della Commissione UE) anche per coloro che oltrepassino tali soglie, a condizione che al 31 dicembre di ogni anno si registri un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Sebbene la misura sia formalmente destinata a tutti i datori di lavoro privati, permane, come negli anni passati, l’irragionevole esclusione di alcuni importanti realtà del terzo settore, tra cui gli enti morali e gli enti ecclesiastici i quali, pertanto, salve novità normative o giurisprudenziali, non potranno beneficiare dell’agevolazione. Sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione della misura i datori di lavoro che abbiano ricevuto aiuti subordinati al regime de minimis per un importo complessivo superiore a 300.000 euro nell’arco dell’anno in corso e dei due anni precedenti.

Lavoratori incentivabili

L’agevolazione è finalizzata a stabilizzare l’occupazione del Mezzogiorno, spettando quindi per i soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato attivati in sedi di lavoro ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. In particolare, lo sgravio si applicherà solo in relazione ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, risultino in forza a tempo indeterminato presso una di tali regioni.

A tal fine, si potrà tener conto sia dei rapporti attivati sin da subito a tempo indeterminato, sia dei contratti a termine già convertiti prima del 31 dicembre dell’anno precedente. In caso di trasferimento presso una delle suddette regioni, il rapporto sarà agevolabile a condizione che sia stato instaurato (a tempo indeterminato) entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Sono incentivabili anche i lavoratori somministrati, purché svolgano la propria prestazione presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, a condizione che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Agenzia di somministrazione sia stato instaurato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura.

Misura dell’agevolazione

In relazione ai lavoratori in questione, lo sgravio (che non comporta riduzioni dell’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali) sarà riconosciuto:

  • per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024,
  • per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025,
  • per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026,
  • per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027,
  • per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

L’esonero non si applica sui premi Inail – così come su alcuni specifici contributi Inps (Fondo di tesoreria, Fondo di integrazione salariale, etc.) – e viene riconosciuto solo per dodici mensilità annue. Pertanto non si applica alla tredicesima corrisposta in un’unica soluzione nel mese di dicembre; laddove, invece, il datore di lavoro rateizzi mese per mese la mensilità aggiuntiva, su quest’ultima sarà possibile applicare lo sgravio nel rispetto dei massimali mensili stabiliti per ciascun anno.

Possono accedere al beneficio anche le imprese plurilocalizzate, con sede legale fuori dalle citate regioni ma con unità produttive rientranti nelle stesse. In tal caso, l’Inps assegnerà, a seguito di richiesta, il codice di autorizzazione “0L” che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”. Naturalmente, lo sgravio spetta solo per i lavoratori a tempo indeterminato che svolgano la prestazione lavorativa in una delle citate regioni, con la conseguenza che verrà meno in caso di trasferimento di una diversa regione non ubicata nel Mezzogiorno.

Condizioni per usufruire dell’esonero

Fermi restando i principi generali in materia di incentivi all’occupazione, il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato non solo al possesso del DURC e al rispetto della legge e della contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa, ma anche all’ottemperanza della vigente normativa in materia di collocamento delle persone con disabilità.

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