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Decontribuzione per l’anno 2013

20 Giugno 2014

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio u.s. il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 febbraio 2014, concernente le condizioni per l’applicazione della c.d. decontribuzione (regolamentata dall’art. 1, commi 67 e ss., l. 247/2007) delle retribuzioni incentivanti previste dalla contrattazione collettiva di II livello (territoriale o aziendale).

Il suddetto decreto – dopo aver ripartito i fondi stanziati (pari a 607 milioni di euro) in misura pari al 62,5% in favore della contrattazione aziendale e del 37,5% della contrattazione territoriale – ha stabilito che, con riferimento alle somme corrisposte nell’anno 2013, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi di cui all’art. 27 del DPR n. 797/1955, sia concesso, con effetto dal 1° gennaio 2014, ai datori di lavoro, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura massima del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita.

Il medesimo decreto, inoltre, precisa che, ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (e cioè dal 29 giugno 2014);
b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Si rammenta che lo sgravio massimo in favore del datore di lavoro è pari al 25%, mentre per i lavoratori il beneficio è pari all’intera aliquota contributiva.

Alla luce di quanto sopra, ipotizzando una retribuzione contrattuale annua di euro 20.000 e aliquote contributive pari al 9,19% per il lavoratore e del 38,17% per il datore di lavoro, al fine di determinare il valore della decontribuzione in favore del datore di lavoro e del dipendente occorrerà effettuare i suddetti calcoli:

IPOTESI A): premio di incentivazione superiore al massimale dello sgravio (ad esempio: 1.000 euro):
1)    massimale sgravio = 2,25% x 20.000 = 450
2)    sgravio in favore del datore di lavoro = 25% x massimale sgravio = 25% x 450 = 112,5
3)    sgravio in favore del lavoratore = aliquota contributiva x massimale sgravio = 9,19% x 450 = 41,35

IPOTESI B): premio di incentivazione inferiore al massimale dello sgravio (ad esempio: 400 euro):
1)    massimale sgravio = 2,25% x 20.000 = 450
2)    sgravio in favore del datore di lavoro = 25% x premio incentivazione = 25% x 400 = 100
3)    sgravio in favore del lavoratore = aliquota contributiva x premio di incentivazione = 9,19% x 400 = 36,76.

Il decreto precisa che possono godere di tale sgravio solamente i datori di lavoro che corrispondano ai lavoratori retribuzioni conformi a quanto previsto dalla contrattazione collettiva e che, inoltre, presentino i necessari requisiti di regolarità contributiva necessari.
Sotto il profilo procedurale, infine, restano confermate le indicazioni fornite negli anni passati e, pertanto, le strutture interessate dovranno presentare una apposita istanza telematica all’Inps, con le modalità e nei termini che saranno successivamente comunicati dal medesimo Istituto previdenziale.

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