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Decontribuzione per l’anno 2011

5 Luglio 2012

Con la recente pubblicazione del Decreto Ministeriale del 24 gennaio 2012, il competente Ministero del Lavoro ha reso note le condizioni e le modalità operative per la concessione della c.d. decontribuzione alle somme premiali erogate nel corso dell’anno 2011 in virtù di accordi decentrati debitamente depositati presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro almeno entro il prossimo 8 luglio 2012 (termine che, trattandosi di giorno festivo, si ritiene possa finanche essere prorogato al giorno successivo, lunedì 9 luglio 2012).
A breve, pertanto, saranno fornite dall’Inps le istruzioni operative al fine di presentare l’apposita domanda volta ad accedere al beneficio in questione, il quale – ai sensi dell’art. 2 del decreto sopra citato – comporta uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% per cento della retribuzione contrattuale percepita.
Come negli anni passati, tale sgravio è totale per i lavoratori (i quali, pertanto, entro il limite suddetto, non sono tenuti a versare alcuna contribuzione sulle somme in questione), ed è fissato, invece, nella misura del 25% per i datori di lavoro.
Quanto alla corretta individuazione delle somme che potranno essere assoggettate a decontribuzione, si è già evidenziato in precedenti note che l’art. 53 del d.l. 78/2010 fa riferimento alle medesime voci retributive rientranti nella detassazione.
Il decreto, pertanto, conferma la possibilità di decontribuire le erogazioni derivanti da contratti collettivi di secondo livello che siano “correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale”.
Tuttavia, presumibilmente al fine di giustificare una nozione di tali compensi più restrittiva di quella fornita ai fini della detassazione, nelle premesse del decreto si è precisata “l’esigenza che, ai fini dell’ammissione al beneficio contributivo” gli accordi decentrati prevedano anche “criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, della qualità, della redditività, dell’innovazione e dell’efficienza organizzativa, sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità di tutte le imprese del settore”.
Per quanto sopra, occorrerà attendere ulteriori chiarimenti al fine di verificare se sarà possibile assoggettare a decontribuzione tutte le somme detassate nel corso dell’anno 2011.
Nelle more, nondimeno, si conferma l’opportunità di depositare presso le competenti DTL, entro il termine suddetto, tutti gli accordi stipulati in materia di detassazione, al fine di evitare eventuali preclusioni nel caso in cui le amministrazioni competenti (Ministero del Lavoro ed Inps) dovessero adottare un’interpretazione estensiva.

 

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