26 Gennaio 2012
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2011, è stato pubblicato il d.m. 3 agosto 2011, il quale, ai sensi dell’art. 1, commi 67 e 68, l. 247/2007, disciplina l’applicazione della c.d. decontribuzione delle retribuzioni variabili erogate durante l’anno 2010.
Ai sensi di tale decreto, pertanto, le strutture potranno assoggettare allo sgravio contributivo per il 2010 tutte le retribuzioni erogate in tale anno – previste da accordi di secondo livello (aziendali o territoriali) depositati, dal datore o anche dalle OO.SS., presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro entro il prossimo 29 gennaio – le quali siano incerte nella corresponsione o nel loro ammontare, ovvero, in alternativa, siano correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
L’accesso allo sgravio è, inoltre, subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla legge n. 296/2006 (regolarità contributiva ed applicazione della parte economica dei contratti collettivi).
In continuità con quanto stabilito per il 2009, il Ministero del Lavoro ha fissato nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale annua del lavoratore la quota massima di premio di risultato su cui applicare lo sgravio, il quale continua ad essere pari, per l’azienda, a 25 punti percentuali dell’aliquota Inps a proprio carico, mentre è invece totale per il lavoratore.
Per retribuzione contrattuale annua, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall’Inps con circolare n. 82/2008, deve intendersi tutta la retribuzione convenuta con il singolo dipendente, la quale “comprende quanto stabilito sia dai contratti ed accordi collettivi di lavoro – anche aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello – sia da quelli individuali, ivi compresi i premi oggetto di sgravio”.
A titolo esemplificativo, pertanto, una struttura che abbia erogato ad un lavoratore una retribuzione per l’anno 2010 pari a euro 15.000 ed una retribuzione variabile (prevista da accordi di secondo livello tempestivamente depositati) di euro 800, ai fini della quantificazione dello sgravio dovrà prendere come riferimento una retribuzione annua contrattuale di euro 15.800 (15.000+800).
Lo sgravio contributivo totale sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello, come sopra chiarito, non potrà superare il 2,25% della retribuzione imponibile annua del lavoratore e, pertanto, nell’esempio, occorrerà effettuare il seguente calcolo: tetto dell’erogazione per la quale è possibile richiedere lo sgravio = euro 15.800 x 2,25% = euro 355,5.
Una volta determinato tale valore, lo sgravio a favore della struttura sarà pari a 25 punti della percentuale a proprio carico (euro 355,5 x 25% = euro 88,87); lo sgravio a favore del lavoratore, invece, sarà pari al 9,19% dell’importo massimo decontribuibile, pari all’intera quota a suo carico su tale importo (euro 355,5 x 9,19% = euro 32,67).
Al fine di accedere a tale beneficio, le strutture dovranno presentare all’Inps un’apposita domanda telematica, secondo le procedure che saranno stabilite dall’Istituto medesimo con un’apposita circolare.
Infine, per completezza, si segnala che – sulla base di un comunicato stampa apparso sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro in data 2 dicembre 2011 – risulta che il Dicastero competente abbia approvato anche il decreto sulla decontribuzione per l’anno 2011, fissando (come per il 2010) “lo sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita”.
Ai sensi di tale decreto, potranno essere assoggettate a sgravio contributivo tutte le erogazioni (previste da contratti di secondo livello debitamente depositati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto) “correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale” e, pertanto, è evidente che potranno sorgere alcune problematiche operative di coordinamento tra tale normativa e quella analoga in materia di detassazione.
Ad ogni modo, al fine di un più approfondito esame sul punto, occorrerà attendere la pubblicazione del decreto in questione, allo stato non ancora avvenuta.