19 Giugno 2015
Con decreto dell’8 aprile 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio u.s.) il Ministero del Lavoro ha emanato la regolamentazione necessaria al fine di poter decontribuire i premi di risultato previsti dalla contrattazione di II livello ed erogati nel corso dell’anno 2014, riducendo tuttavia la quota di retribuzione che può beneficiare di tale agevolazione.
Nulla, invece, è stato ancora stabilito per la detassazione, la quale, pertanto – salvo futuri provvedimenti del Governo – non appare allo stato applicabile.
Con riferimento alla decontribuzione, il predetto decreto ha previsto che, con riferimento alle somme corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi di cui all’art. 27 del DPR n. 797/1955, sia concesso, con effetto dal 1° gennaio 2015, ai datori di lavoro, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura massima del 1,60 per cento della retribuzione contrattuale percepita.
Come per il 2013, lo sgravio massimo in favore del datore di lavoro è pari al 25%, mentre per i lavoratori il beneficio è pari all’intera aliquota contributiva (cfr. news del 20 giugno 2014).
Si noti, tuttavia, che il d.m. del 14 febbraio 2014 (relativo alla decontribuzione dei premi 2013), prevedeva la possibilità di applicare la decontribuzione nella misura del 2,25 per cento della retribuzione contrattuale percepita.
Da tale sensibile riduzione (così come dal mancato rinnovo, almeno per il momento, dell’istituto della detassazione), può chiaramente evincersi come, nel corso degli anni, sia notevolmente mutata la strategia di politica economica dei governi che si sono succeduti: dalla volontà di premiare la produttività dei lavoratori, infatti, si è passati (e ciò è certamente segno della rilevanza dell’attuale fase di congiuntura economica negativa) ad incentivare le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Ad ogni modo, quanto alle modalità operative di calcolo e di richiesta del beneficio in questione, non si registrano particolari mutamenti rispetto a quanto avvenuto per il 2013.
In particolare, pertanto, ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione territoriale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ritenuti ammissibili i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
La concessione dello sgravio contributivo è comunque subordinata al rispetto dei contratti collettivi di riferimento ed alla regolarità contributiva del datore di lavoro.
Sotto il profilo procedurale, infine, restano confermate le indicazioni fornite negli anni passati e, di conseguenza, le strutture interessate dovranno presentare una apposita istanza telematica all’Inps, entro il termine unico che sarà successivamente fissato dal medesimo Istituto.