17 Giugno 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale n.151 del 16 giugno 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 52/2020, recante importanti novità in materia di ammortizzatori sociali con la causale “COVID-19 nazionale”.
Come evidenziato con precedente news il Decreto Rilancio aveva già apportato importanti modifiche a tali strumenti di integrazione salariale (FIS, CIGO, CIGD con la causale sopra citata), incrementando, in particolare, il periodo di fruizione degli stessi, per un totale di 18 settimane, di cui quattordici fruibili per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e quattro settimane fruibili dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Il Decreto Legge entrato in vigore oggi interviene su tale disciplina, prevedendo che le ulteriori quattro settimane di trattamento possano essere godute anche anticipatamente rispetto al 1° settembre 2020, a condizione che il datore di lavoro abbia già fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
Pertanto, le strutture che abbiano già esaurito tutti i periodi di integrazione salariale previsti dalla previgente normativa emergenziale, possono (come da molti auspicato) avvalersi anche di tale ulteriore possibilità.
A tal fine, tuttavia, sarà necessario avviare un apposito confronto sindacale (essendo stato ripristinato tale obbligo, precedentemente eliminato in sede di conversione del Decreto Cura Italia).
Resta fermo, inoltre, il limite massimo complessivo di 18 settimane (da computarsi sommando tutti i trattamenti concessi); l’attribuzione delle ulteriori quattro settimane, inoltre, avverrà solo qualora non sia superata la dotazione finanziaria appositamente prevista dal Decreto, pari a 1.162,2 milioni di euro per l’anno 2020.
Il d.l. 52/2020, inoltre, fornisce alcune importanti precisazioni in ordine ai termini di presentazione delle domande amministrative per l’accesso al FIS/CIGO/CIGD con la causale “COVID-19 Nazionale”, modificando l’assetto precedentemente delineato dal Decreto Rilancio, che aveva generato non pochi dubbi interpretativi.
Sinteticamente, la nuova disposizione prevede che le domande amministrative per l’accesso ai suddetti ammortizzatori sociali debbano essere presentate, a pena di decadenza, entro:
Il Decreto, inoltre, prevede che i datori di lavoro che abbiano erroneamente trasmesso una domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare una nuova domanda (corretta) entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione competente (termine posticipato al 17 luglio 2020, qualora la comunicazione dell’errore sia avvenuta prima dell’entrata in vigore del d.l. 52/2020).
Infine, il Decreto non sembrerebbe modificare i termini per la presentazione delle domande con pagamento diretto (anche se su tale aspetto si è in attesa delle necessarie indicazioni da parte dell’INPS, sussistendo non poche incertezze interpretative); in proposito, infatti, la nuova disposizione si limita a precisare che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In fase di prima applicazione, tale termine, laddove scada anticipatamente, è posticipato al 17 luglio 2020. In caso di violazione di tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Download Da oggi in vigore il nuovo decreto in materia di ammortizzatori sociali COVID-19