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Da luglio Bonus Giovani solo in presenza di incremento occupazionale

19 Giugno 2025

Doccia fredda per molti datori di lavoro. Il messaggio Inps n. 1935 del 18 giugno scorso interviene nuovamente sul Bonus Giovani, comunicando che la Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa.

Le regole di tale incentivazione sembravano ormai definite, dopo la pubblicazione del decreto interministeriale dell’11 aprile 2025 e della circolare Inps n. 90 del 12 maggio 2025.

Come illustrato sul vademecum già pubblicato su questo sito, in particolare, il bonus consiste in un esonero contributivo, riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori under-35 al loro primo impiego a tempo indeterminato.

La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.

La normativa, inoltre, già prevedeva anche dei requisiti legati all’occupazione aziendale. In particolare, infatti, l’esonero non spetta a coloro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (GMO) ovvero a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva. Esso inoltre viene revocato (con recupero retroattivo del beneficio) in caso di licenziamento per GMO nei sei mesi dall’assunzione incentivata del lavoratore per cui è stato utilizzato il Bonus o di altro dipendente di pari qualifica nella stessa unità produttiva.

Tuttavia, la Commissione UE ha ritenuto di rivedere i criteri di ammissibilità dell’incentivo, richiedendo anche il rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione (prima richiesto solo per usufruire del Bonus maggiorato per le assunzioni nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – ZES).

Tale ulteriore condizione, tuttavia, si applicherà solo alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, mentre non sarà richiesta per quelle effettuate (con il Bonus Giovani non ZES) dal 1° settembre al 30 giugno 2025.

Come ricordato dallo stesso Inps con circ. 90/2025, per determinare tale incremento occorrerà calcolare il numero di dipendenti in termini di Unità di Lavoro Annuo (ULA), secondo il criterio convenzionale comunitario.

Il requisito andrà verificato, per ciascuna assunzione agevolata, secondo il consueto metodo del “doppio binario”, mensile ed annuale.

In ciascun mese, pertanto, occorrerà confrontare il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno con quello medio dei dodici mesi precedenti. Nei mesi di calendario in cui non si realizzi un incremento non sarà possibile avvalersi dell’agevolazione. In ogni caso, poi, le quote di Bonus già godute si consolideranno solo se nei 12 mesi successivi all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA rispetto all’anno precedente. Ai fini di tale verifica, si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo. Se questo requisito annuale non si realizza, sarà necessario restituire i benefici già fruiti con le ordinarie procedure di regolarizzazione.

La verifica del requisito deve essere effettuata avuto riguardo della nozione di “impresa unica”.  L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.

Resta inteso, infine, che il beneficio sarà comunque spettante quando l’incremento non si realizzi a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamenti per raggiunti limiti d’età, riduzioni volontarie di orario o di licenziamenti per giusta causa.

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