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Crisi finanziaria del datore di lavoro: prevale l’obbligo contributivo o retributivo?

12 Novembre 2019

La Cassazione Penale (con la recente sentenza n. 36421/19), ponendosi nel solco dell’orientamento giurisprudenziale prevalente ha, ancora una volta, risolto il conflitto giuridico esistente (in caso di crisi finanziaria del datore di lavoro) fra obbligo retributivo e contributivo pronunciandosi in favore di quest’ultimo, stante la tutela penalistica accordata dal legislatore all’omesso versamento dei contributi previdenziali.

In proposito, come noto, il mancato versamento all’INPS delle ritenute previdenziali effettuate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti è punito dal legislatore con sanzioni civili, amministrative e finanche penali (qualora sussista dolo generico), a seconda della gravità dell’illecito commesso dal datore di lavoro.

In ambito penale, è prevista la “non punibilità” del soggetto che abbia commesso l’illecito per forza maggiore (art. 51 cp) o in adempimento di un dovere (art. 45 cp).

E così, nel caso in commento, un datore di lavoro condannato in sede penale (sia in primo sia in secondo grado) per aver omesso il pagamento dei contributi previdenziali ha invocato – in sede di legittimità – quale causa di esclusione del reato l’esistenza di una crisi finanziaria (qualificabile come causa di forza maggiore) nonché l’aver agito in adempimento di un dovere allorquando, stante la scarsa liquidità di impresa, ha scelto di destinare le somme residue disponibili al pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori, diritto, quest’ultimo, ritenuto a parere del ricorrente, prevalente rispetto all’obbligo contributivo, in ragione della copertura costituzionale ex art. 36 Cost.

Il Supremo Collegio ha, tuttavia, ritenuto di non condividere tale prospettazione difensiva (respingendo il ricorso) e, segnatamente, di escludere in primis la sussistenza di una crisi finanziaria assoluta (intesa quale impossibilità di adempiere alle obbligazioni previdenziali per assoluta mancanza di liquidità), contraddetta proprio dalla circostanza che il datore di lavoro aveva continuato a corrispondere le retribuzioni ai lavoratori, in tal modo scegliendo del tutto consapevolmente di utilizzare le somme disponibili a tal fine e non al fine di adempiere all’obbligazione contributiva.

Quanto poi, al conflitto tra obbligo retributivo e contributivo, la Suprema Corte, ha confermato l’ormai consolidato principio giurisprudenziale a mente del quale, pur essendo entrambi i diritti – quello correlato all’obbligazione previdenziale e quello riferibile all’obbligo retributivo – meritevoli di tutela, “nel caso dell’eventuale conflitto tra essi, va privilegiato quello che, solo, riceve, secondo la non irragionevole scelta del legislatore, una tutela penalistica attraverso la previsione di una specifica fattispecie incriminatrice, con la conseguenza che il datore di lavoro “dinanzi al contestuale sorgere delle due obbligazioni, deve accantonare le somme corrispondenti al diritto previdenziale, onde provvedere al versamento entro il sedici del mese successivo”.

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