21 Luglio 2020
Nelle ultime settimane, una domanda ha assillato le strutture che, nel corso della pandemia, hanno utilizzato l’assegno ordinario con la causale COVID-19, e cioè: cosa fare dopo aver interamente esaurito le settimane di FIS previste dalla normativa speciale?
La recente circolare INPS n. 84 del 10 luglio u.s., finalmente fornisce indicazioni a tal proposito, precisando che le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale” possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale, qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza.
Ai fini della relativa richiesta, tuttavia, la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa deve essere riconducibile ad una delle causali individuate dal d.m. n. 95442/2016, quali – ad esempio – la mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica.
L’Istituto ha, inoltre, precisato che alle domande in questione si applicano i limiti di fruizione secondo le regole che disciplinano l’integrazione salariale ordinaria, fatto salvo che – tenuto conto del carattere eccezionale della situazione in atto – qualora il datore di lavoro evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la motivazione invocata, la valutazione dell’istruttoria non dovrà contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori.
La circolare in esame, infine, ammette l’accoglibilità delle domande di integrazione salariale per le quali la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa avvenga per effetto dell’ordine della autorità/ente pubblico, circostanza quest’ultima che costituisce – secondo l’INPS – apposita causale rientrante nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. “EONE”, codice evento n. 8, cfr. il messaggio n. 1963/2017).
Sul punto, si rammenta che la possibilità di qualificare la causale di ricorso al FIS come “EONE” comporta rilevanti vantaggi, quali l’esenzione dal contributo addizionale e dal rispetto della durata massima di 26 settimane nell’arco del biennio mobile e del requisito di anzianità minima per i lavoratori che accedono al trattamento (pari a 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva).
Nemmeno la sussistenza di un evento non evitabile, invece, consente al datore di lavoro di superare il cd. tetto (finanziario) aziendale (pari a dieci volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta al FIS), né peraltro di utilizzare l’ammortizzatore sociale per oltre 24 mesi in un quinquennio mobile o per più di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile.
Ad ogni modo, si rammenta che ai fini di tali limiti, le settimane di FIS con la causale “COVID-19 Nazionale” devono essere considerate neutrali.
Download Cosa fare dopo 18 settimane di ammortizzatori sociali con causale COVID-19.docx