15 Ottobre 2015
Il recente d.lgs. n. 151/15 attuativo del Jobs Act – in vigore dal 24 settembre 2015 – ha modificato la disciplina del collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, apportando numerose variazioni alla legge n. 68/99.
Nello specifico, l’art. 1 del citato decreto demanda ad uno o più decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 24 marzo 2016) – la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità.
Tali Linee Guida dovranno realizzare alcuni obiettivi già, invero, individuati dal decreto, ovvero: la promozione di una rete integrata di servizi sociali, sanitari ed educativi; la promozione di accordi territoriali con alcuni soggetti (tra cui i sindacati dei lavoratori e le associazioni datoriali, le associazioni delle persone con disabilità, le organizzazioni del terzo settore etc…) al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità; l’analisi delle caratteristiche dei posti di lavori da assegnare alle persone con disabilità; la promozione dell’istituzione di un responsabile dell’inserimento dei lavoratori nel luogo lavorativo con il compito di predisporre progetti personalizzati per le persone con disabilità.
Tra le modifiche maggiormente rilevanti rientrano comunque quelle introdotte dagli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n.151/15, le quali mirano – sostanzialmente – ad un allargamento della sfera dei lavoratori disabili da computare nella quota di riserva ai fini del collocamento obbligatorio.
Infatti:
• per le aziende da 15 a 35 dipendenti, la quota d’obbligo rimane sempre di un lavoratore disabile;
• per le aziende con più di 35 dipendenti, la quota d’obbligo resta di due lavoratori disabili;
• per le aziende con più di 50 dipendenti, la quota d’obbligo rimane pari al 7% dei lavoratori occupati, oltre l’1% per orfani e coniugi superstiti di deceduti per lavoro, guerra o servizio, nonché coniugi e figli di grandi invalidi per causa di guerra, servizio o lavoro e profughi italiani rimpatriati.
Seppure le quote di assunzione rimangano le stesse si procede, come sopra evidenziato, ad un ampliamento delle categorie di lavoratori da includere nella quota di riserva. Ed infatti:
– l’art. 2 del decreto prevede che la disciplina del collocamento mirato si applichi anche alle persone “invalide”, ai fini del conseguimento dell’assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge n. 222/1984, ovvero quelle con capacità lavorativa ridotta – in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale – a meno di un terzo;
– l’art. 3 interviene sulla disciplina delle quote di riserva di cui all’art. 3 della legge 68/1999, abrogando – con effetto dal 1° gennaio 2017 – alcune disposizioni, ovvero quella secondo la quale per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assunzione del disabile scatta solo in caso di nuova assunzione, ed – analogamente – quella in virtù della quale per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, l’obbligo di assunzione del disabile sorge solo in caso di nuova assunzione: a seguito di tali modifiche, dunque, l’obbligo di assunzione insorgerà in automatico al raggiungimento dei 15 lavoratori dipendenti;
– l’art. 4 prevede l’obbligo di computare nella quota di riserva, i lavoratori “già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio” che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima ed alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica e riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Ulteriori modifiche, oltre quelle sopra evidenziate, concernono poi la disciplina degli esoneri e le modalità concrete di effettuazione dell’assunzione obbligatoria.
In particolare:
– l’art. 5 stabilisce che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano lavoratori addetti a lavorazioni che comportano il pagamento di un premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dei lavoratori interessati dall’obbligo di assunzione di cui all’art. 3 della legge 68/99 per quanto concerne i medesimi addetti. Tale esonero, tuttavia, è condizionato al versamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di un contributo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato;
– l’art. 6 prevede per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, la possibilità di richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti (ovvero l’azienda individua autonomamente la persona da inserire), ovvero, in alternativa, l’assunzione mediante la stipula delle convenzioni di cui all’art. 11 della legge 68/1999. Secondo le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. n.151/2015, inoltre, il datore di lavoro può chiedere agli uffici competenti di effettuare una preselezione delle persone con disabilità iscritte negli appositi elenchi, che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.
Ai fini di poter usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa in esame, le persone disabili devono ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68/99 come modificato dall’art. 7 del d.lgs. n.151/15) iscriversi nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato, ovvero nell’elenco di altro servizio nel territorio dello Stato (previa cancellazione dall’elenco in cui era precedentemente iscritto). Con riferimento a ciascuna persona iscritta un apposito “comitato tecnico” annoterà in una scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità, analizzerà le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
L’art. 8 del decreto, a parziale modifica di alcuni comma dell’art. 9 della legge 68/99 prevede, inoltre, l’istituzione di una “Banca dati del collocamento mirato” che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati all’assunzione ed i lavoratori interessati.
Nulla cambia, poi, con riguardo alle convenzioni che i datori di lavoro possono stipulare ai sensi degli artt. 11 e ss. della legge 68/99 per la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali dei disabili.
Rilevanti modifiche, invece, sono state introdotte in materia di riconoscimento delle agevolazioni per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità.
In particolare l’art. 10 del d.lgs. n.151/2015 prevede, limitandone la durata ad un periodo di 36 mesi, un incentivo nella misura del 70% (in precedenza era il 60%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con le minorazioni ascritte dalla I alla III categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978; un incentivo nella misura del 35% (in precedenza era il 25%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o con le minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978; un incentivo nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 60 mesi, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica, che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.
Le nuove disposizioni stabiliscono che i predetti incentivi vengano corrisposti direttamente dall’INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, sulla base di una preventiva domanda da presentare all’istituto telematicamente, cui verrà data risposta, entro 5 giorni, in ordine all’effettiva disponibilità delle risorse. Gli incentivi saranno riconosciuti per le assunzioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2016.