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Correzione di errore materiale mediante l’integrazione e/o la rinnovazione dell’originaria contestazione disciplinare

9 Giugno 2015

La tematica dell’integrazione e/o rinnovazione di una contestazione disciplinare – peraltro, già oggetto di analisi nella precedente nota del 13 aprile 2012 (ove la questione era stata affrontata con riferimento alla tempistica dell’inoltro della comunicazione integrativa, che nel caso esaminato era stata addirittura inoltrata al lavoratore a procedimento disciplinare già concluso) – risulta di rinnovato interesse sotto il diverso profilo della tipologia dell’errore presente nel testo dell’originaria contestazione disciplinare.
Come noto, infatti, nella prassi, nel testo della comunicazione di addebito disciplinare non di rado sono presenti omissioni, imprecisioni o veri e propri errori in ordine alla ricostruzione delle circostanze descrittive del fatto contestato, i quali assumono una diversa rilevanza ai fini della legittimità dell’intero procedimento.

In proposito la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sull’argomento ha ritenuto che, laddove l’omissione o errore verta su un elemento determinante in quanto incidente sul nucleo essenziale dell’addebito (come ad esempio, nel caso in cui l’errata o omessa indicazione del giorno comprometta il diritto di difesa del lavoratore nel provare di non essere stato nei luoghi dell’illecito), al fine di scongiurare eccezioni formali di illegittimità dell’intera procedura, non sarà sufficiente una mera integrazione della contestazione disciplinare ab origine inoltrata ma occorrerà provvedere al rinnovo della stessa (sempre che, ovviamente, la stessa possa ancora considerarsi tempestiva, sotto il profilo del rispetto dei termini procedurali previsti dalla normativa di riferimento): cfr. Cass. n. 15006/2013.
Gli Ermellini, infatti, nella pronuncia sopracitata, hanno precisato che, ad esempio, nel caso in cui l’erronea e/o omessa indicazione del giorno dell’addebito pregiudichi “….. il diritto alla prova spettante all’incolpato, e specificamente il diritto a provare di non essere stato sui luoghi dell’illecito …” non si determina a carico del datore di lavoro “…. una negligenza trascurabile“, in quanto la stessa assume, al contrario, un valore decisivo ai fini della valutazione di legittimità dell’intero procedimento disciplinare.

Di contro, nelle ipotesi in cui le omissioni o gli errori riguardino un elemento non essenziale dell’addebito (come, ad esempio, qualora concernano circostanze non determinanti “per l’esatta individuazione e comprensione dei fatti oggetto di censura ma riguardano allegazioni volte a fornire precisazioni e chiarimenti a tal scopo non essenziali”: cfr. Cass. n. 24567/2011), tanto più in presenza di uno specifico invito in tal senso da parte del lavoratore in sede di controdeduzioni, potrà provvedersi all’inoltro di un’ulteriore comunicazione meramente integrativa della contestazione disciplinare originaria, ossia contenente soltanto gli elementi integrativi e/o correttivi.
Quanto sopra trova conforto nella pronuncia da ultimo citata (Cass. n. 24567/2011) in cui – a fronte di una comunicazione integrativa dell’originaria contestazione (contenente la mera specifica del nome e del numero civico del luogo in cui era stato commesso l’addebito) inoltrata addirittura al lavoratore a procedimento disciplinare già concluso, ossia dopo l’irrogazione del licenziamento – la Suprema Corte ha ritenuto “la complessiva sufficienza dell’originaria contestazione e valutato quella successiva come volta a correggere imprecisioni di portata non essenziale rispetto alla esatta individuazione dei fatti addebitati”.

A ciò si aggiunga che – in virtù di altra pronuncia di legittimità (Cass. n. 17743/2011) – l’inoltro della missiva contenente la mera integrazione è da considerarsi funzionale al perseguimento della finalità di garantire un’idonea difesa dell’incolpato finanche laddove la stessa sia inviata al difensore del lavoratore presso cui quest’ultimo, con la lettera contenente le controdeduzioni, abbia formalmente eletto domicilio (atteso che la formale elezione di domicilio, comunicata dal lavoratore al datore di lavoro, lascia legittimamente presumere come sussistente uno specifico rapporto di rappresentanza di quest’ultimo da parte del difensore).
Di contro, nei casi in cui dovrà procedersi alla vera e propria rinnovazione della contestazione disciplinare nei termini sopra rappresentati, si ritiene opportuno l’invio direttamente al lavoratore (ed eventualmente per conoscenza al difensore presso cui sia stato formalmente eletto domicilio).

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