18 Dicembre 2020
Con legge n. 159 del 27 novembre 2020 è stato convertito in legge il d.l. n. 125/2020 che aveva prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021.
In sede di conversione, il legislatore è intervenuto a fugare definitivamente ogni dubbio in ordine alla possibilità, per i datori di lavoro, di continuare a ricorrere allo smartworking in modalità “semplificate” fino alla fine dello stato di emergenza.
A causa del difetto di coordinamento tra il termine fissato per la cessazione dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e quello stabilito dall’ art. 90 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 per il ricorso allo smartworking in modalità semplificata (31 dicembre 2020) era sorto, infatti, un contrasto interpretativo sul quale era intervenuto anche il Ministero del Lavoro in una recente FAQ, anticipando – sostanzialmente – il contenuto del provvedimento normativo in esame (cfr. precedente nota).
Con l’entrata in vigore della legge in commento, il lavoro agile potrà essere utilizzato, almeno fino al 31 gennaio 2020, quale mezzo di contrasto alla diffusione del virus e potrà essere disposto dal datore di lavoro, anche senza accordo con il lavoratore, essendo richiesto il solo rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. citato art. 90 del Decreto Rilancio.
Al fine di evitare ulteriori incertezze, il legislatore ha inoltre introdotto un termine mobile per la proroga del lavoro agile in modalità semplificata, prevedendo espressamente che la stessa abbia efficacia “fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza”, senza necessità di ulteriori provvedimenti normativi in caso di ulteriori proroghe di quest’ultimo.