27 Giugno 2017
Sulla G.U. del 23 giugno u.s., è stata pubblicata la legge di conversione della manovra finanziaria correttiva predisposta dal Governo e molto discussa negli ultimi periodi (l. 96/2017).
Per quanto riguarda gli aspetti giuslavoristici, la legge – oltre ad introdurre, come anticipato con precedente news del 19 giugno u.s., la disciplina delle prestazioni occasionali (al fine di sostituire l’ormai abrogato lavoro accessorio) – istituisce altresì una nuova forma di decontribuzione dei premi di risultato.
Ed infatti, come noto, l’agevolazione contributiva di cui alla l. 247/2007 – seppur resa stabile dalla l. 92/2012 – negli ultimi anni non è stata finanziata ed è, pertanto, stata resa inutilizzabile.
Il legislatore, con detto provvedimento, è intervenuto sull’argomento, introducendo una nuova forma di sgravio contributivo, seppur restringendone decisamente il campo d’applicazione rispetto al passato.
Una prima rilevante limitazione è certamente quella economica.
L’agevolazione, infatti, pur riguardando le stesse somme soggette a detassazione (e cioè i premi di risultato previsti dalla contrattazione decentrata di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti dal decreto ministeriale 25 marzo 2016), opera unicamente entro il limite massimo annuale di 800 euro.
Inoltre, sotto il profilo gestionale, la disposizione in esame trova applicazione solo nei confronti delle aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel citato decreto del 25 marzo 2016.
A tal fine, pertanto, sarà necessario che gli accordi collettivi che istituiscono i premi, prevedano strumenti e modalità per il suddetto coinvolgimento paritetico da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.
In altri termini, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circ. 28/2016, ai fini dell’agevolazione in questione non è sufficiente istituire gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione – essendo invece necessario “che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno “dal basso” che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro”.
Per espressa volontà del legislatore, infine, l’agevolazione trova applicazione solo per i premi istituiti (con accordo decentrato) dopo il 24 aprile 2017, mentre per i precedenti continua ad applicarsi unicamente la detassazione.
Al ricorrere delle suddette condizioni, i premi di risultato (entro il predetto limite di 800 euro) possono essere “decontribuiti”, con conseguente riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva del datore di lavoro e completo esonero dei lavoratori dalla contribuzione a proprio carico.
Rispetto alla decontribuzione 2014 (ultimo anno di applicazione della previgente normativa), pertanto, si segnala un abbattimento della riduzione in favore del datore di lavoro di 5 punti percentuali (dal 25% del 2014 al 20%).
Anche il personale, inoltre, avrà un trattamento peggiorativo rispetto al passato, in quanto lo sgravio di cui alla l. 247/2007 comportava comunque l’accredito integrale dei contributi previdenziali per i lavoratori; la nuova disciplina, invece, prevede che, per i premi oggetto del beneficio contributivo dei lavoratori coinvolti pariteticamente, “è corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici”, con conseguente riduzione dell’accantonamento contributivo.