30 Aprile 2020
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile u.s. (n. 110) della legge 27/2020, il decreto legge “Cura Italia”, recante “misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie lavoratori ed imprese”, è definitivamente convertito in legge.
Nel provvedimento in questione, inoltre, confluiscono i contenuti dei decreti-legge n° 9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) n° 11 (Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia) e 14 del 2020 (Potenziamento delle risorse umane del servizio sanitario nazionale).
Di seguito si propone una sintesi dei principali provvedimenti in tema di lavoro di particolare interesse per le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, in relazione ai quali sono state evidenziate in grassetto le integrazioni approvate in sede di conversione del decreto.
1. Ammortizzatori sociali.
1.1 Assegno ordinario erogato dal FIS.
I datori di lavoro che, in conseguenza alla sospensione o alla riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, presentino domanda di concessione del trattamento con causale “COVID 19” – ferme restando le semplificazioni procedurali e le agevolazioni riconosciute dai precedenti provvedimenti governativi (oggetto di specifici approfondimenti) – sono esonerati dalla procedura di informazione e consultazione sindacale.
È stato, inoltre, eliminato l’obbligo di avviare preventivamente l’esame congiunto in sede sindacale (di durata non superiore a tre giorni) precedentemente previsto dal Decreto Cura Italia; ciò non toglie, tuttavia, che sarà quantomai opportuno coinvolgere le OO.SS., stanti peraltro gli obblighi di informazione e confronto contenuti nei vigenti contratti collettivi.
La domanda in ogni caso deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni appartenenti alla ex c.d. zona rossa (come individuati nell’all.1 al DPCM 1° marzo 2020) nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva o operativa nei comuni in questione – limitatamente ai lavoratori in forza ivi residenti o domiciliati – possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi.
Il suddetto periodo di integrazione salariale sarà escluso dal computo dei periodi massimi di godimento del trattamento previdenziale ed anche dal tetto aziendale.
Viene inoltre introdotta, all’art. 19-bis, la possibilità per i datori di lavoro che abbiano richiesto accesso all’assegno ordinario o alla Cassa integrazione guadagni in deroga, durante il periodo di erogazione di tali trattamenti, di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a termine in deroga al divieto di cui all’art. 20 del d.lgs 81/ 2015 e senza necessità di rispettare gli intervalli minimi di 10 o 20 giorni di cui all’art. 21 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo
Si precisa, tuttavia, che la nuova disposizione non contiene deroghe alla disciplina delle causali del contratto a termine.
1.2 Cassa integrazione in deroga.
Possono ricorrervi, in maniera residuale, i datori di lavoro del settore privato, per una durata pari a quella della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, non superiore a 9 settimane, a condizione che non dispongano di altri ammortizzatori sociali ordinari.
Il trattamento è concesso, previo accordo con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale (che può essere concluso telematicamente), dalle singole Regioni con proprio decreto e sarà corrisposto dall’INPS con la modalità del pagamento diretto. Qualora il medesimo Ente avvii la CIGD in unità produttive site in almeno 5 Regioni, l’autorizzazione deve essere concessa dal Ministero del Lavoro.
L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupino fino a 5 dipendenti, né per i datori di lavoro che abbiano chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza sanitaria.
Viene introdotto l’art. 8 bis con il quale si chiarisce che i datori di lavoro con unità produttive site nelle zone rosse di cui al DPCM 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di CIGD, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi dal 23 febbraio 2020.
Inoltre, (comma 8-quater), al di fuori dei casi appena citati, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di CIGD, per un periodo non superiore a 4 settimane, aggiuntivo.
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2. Congedi e indennità per i lavoratori.
2.1 Permessi ex lege 104/92.
Rimane confermato l’incremento del numero di giorni di permesso mensile retribuito di cui all’art. 33 della legge 104 di 12 giornate complessivi riferiti al bimestre marzo – aprile 2020, le quali si aggiungono ai tre giorni già previsti.
Il personale sanitario delle strutture potrà godere dei giorni di permesso aggiuntivo solo compatibilmente con le esigenze di servizio.
2.2 Congedo COVID-19.
Come già descritto in numerosi precedenti approfondimenti, cui si rinvia per completezza, si tratta di un congedo di cui possono godere i genitori (lavoratori pubblici o privati subordinati e autonomi) per i figli di età non superiore a 12 anni, a condizione che non vi sia nel nucleo familiare altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, ovvero altro genitore non lavoratore o disoccupato.
Ai sensi dell’art. 23, comma 4, del Decreto Cura Italia, la fruizione del congedo “è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni”.
Per il suddetto congedo di 15 giorni continuativi o frazionati (in giorni, ma non “ad ore”) – da fruirsi nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, ferma restando la copertura da contribuzione figurativa per i periodi in questione; il limite di età di 12 anni non trova applicazione per i figli con disabilità grave accertata ai sensi della legge 104/92.
In alternativa al congedo straordinario, è previsto il “bonus baby sitter” pari ad euro 600 circa, erogato sul libretto famiglia. Per gli operatori del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia ed OSS il bonus è pari ad euro 1.000.
I genitori lavoratori dipendenti pubblici o privati di figli di età compresa tra 12 e 16 anni avranno diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata della sospensione dei servizi didattici, senza corresponsione di indennità né di retribuzione, con divieto di licenziamento.
Come già osservato in precedenti news, sebbene la disposizione non reiteri quanto previsto per i permessi 104, tuttavia, sulla base di una interpretazione sistematica della norma, deve ritenersi che anche la concessione di tali congedi sia subordinata alla valutazione delle esigenze organizzative delle strutture, esigenze che, mai come in questa fase di emergenza, sono drammaticamente cogenti, indifferibili e finalizzate esclusivamente alla salvaguardia della salute dei pazienti.
2.3 Quarantena e malattia.
I periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva, ovvero in permanenza domiciliare fiduciaria, sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico. Tali periodi non sono computabili nel c.d. comporto.
Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge c.d., 104. nonché per quelli in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali (attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita) il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Quanto sopra a condizione che il ricovero sia prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle suddette certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
Gli oneri relativi ai predetti periodi di assenza sono interamente a carico dello Stato; a tal fine, l’INPS, previe le necessarie indicazioni da parte dei Ministeri competenti, fornirà in seguito opportune precisazioni al fine di consentire ai datori di lavoro di distinguere tali ipotesi dagli ordinari casi di malattia.
2.4 Indennità per i lavoratori autonomi.
Erogata in favore dei liberi professionisti titolari di partiva IVA alla data del 23 febbraio 2020 e dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata Inps, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, una indennità a titolo di una tantum pari, nella versione definitiva del decreto, a 600 euro.
Tale indennità sarà erogata dall’Inps e non concorre alla formazione dei redditi ai sensi del TUIR.
In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, e dei lavoratori autonomi o professionisti iscritti alla gestione separata INPS – che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data – è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. L’indennità in questione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico ed è erogata dall’INPS.
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3. Disposizioni in materia di lavoro agile.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i lavoratori dipendenti in condizione di disabilità di cui alla legge 104, ovvero quelli che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui alla medesima legge, hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (purché sia compatibile con le caratteristiche della prestazione da svolgere).
Le disposizioni anzidette si applicano anche ai lavoratori immunodepressi ed ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
Ai lavoratori del settore privato affetti da patologie gravi e comprovate con ridotta capacità lavorativa è, invece, riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
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4. Misure in materia previdenziale.
Sospeso, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle prestazioni previdenziali assistenziali e assicurative erogate da Inps e Inail.
Ampliato, altresì, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione (NASPI e DIS- COLL che, per gli eventi di cessazione involontaria intercorsi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, passa da 68 a 128 giorni. Per le domande presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68esimo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto.
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5. Misure in materia di licenziamento.
È preclusa per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (e, quindi, sino al 16 maggio 2020), la possibilità, per le aziende, di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e/ o di avviare procedure per i licenziamenti collettivi, fatta salva, in tale ultimo caso, l’ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto.
Le procedure di licenziamento collettivo in corso dovranno considerarsi sospese.
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6. Strutture per le persone con disabilità e misure di sostegno domiciliare.
Sull’intero territorio nazionale è confermata la totale sospensione delle attività erogate dai centri semi residenziali (comunque denominati dalle normative regionali) a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, socio occupazionale, polifunzionale, e socio-sanitario per persone con disabilità.
Viene cassato il riferimento alle strutture di carattere sanitario e socio sanitario.
Nel caso siano previste prestazioni di tipo sanitario urgenti e non differibili le stesse potranno essere autorizzate nel rispetto delle misure di contenimento.
Fermi restando gli specifici benefici previsti dal decreto come sopra analizzati, fino alla data del 30 aprile, l’assenza dal servizio di un lavoratore genitore convivente di una persona con disabilità non può costituire giusta casa di recesso da rapporto laddove la stessa sia preventivamente comunicata e motivata dalla necessità di accudire la persona affetta da disabilità a causa della chiusura dei Centri interessati dal provvedimento di chiusura.
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7. Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario.
Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza assicurando sull’intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza possono:
Come anticipato nella precedente news, sebbene si tratti di disposizioni dettate con espresso riferimento alle strutture del SSN, si ritiene che le stesse (in particolare quelle relative al reclutamento degli specializzandi) possano trovare applicazione anche nei confronti delle strutture private accreditate, atteso il loro attivo coinvolgimento nella gestione dell’emergenza Covid-19, già formalizzato in molte Regioni.
Download Conversione in legge del DL n° 18 del 17 marzo 2020 provvedimenti in tema di lavoro