area clienti

Contributo Enpam e Sanità no-profit, la storia infinita!

2 Novembre 2023

L’Enpam aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del 2%. A farne le spese un noto istituto ospedaliero religioso che, assistito dall’avv. Giovanni Costantino, ha ottenuto la revoca del titolo da parte del Tribunale di Verona.

Sembra davvero non aver fine la querelle che impegna le strutture private no-profit da quasi 20 anni, da quando cioè l’Enpam, a seguito dell’entrata in vigore della legge 243/2004, ha iniziato a richiedere il pagamento del contributo del 2% sul fatturato prodotto, in regime di accreditamento, grazie alle prestazioni dei medici in regime di collaborazione autonoma, sebbene l’onere sia riferito dalla legge solo alle società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, ed alle società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale.

Nel tempo, inoltre, l’ente previdenziale si è fatto sempre più pressante, soprattutto a seguito dell’interpello ministeriale n. 15/2014, che – ritenendo applicabili  ai rapporti di accreditamento le disposizioni di cui all’art. 31 del d.l. n. 69/2013 (conv. in l. n. 98/2013) – ha affermato che “le Aziende sanitarie, oltre all’acquisizione d’ufficio del DURC siano tenute – in sede di stipula del contratto di accreditamento che al momento della liquidazione delle fatture – a richiedere all’ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui al citato art. 1, co. 39, della l. n. 243/2004”.

Solo negli ultimi anni, tuttavia, l’Enpam ha intrapreso vere e proprie azioni monitorie per riscuotere il contributo, promuovendo l’emissione di decreti ingiuntivi nei confronti di enti senza scopo di lucro (enti religiosi, fondazioni, associazioni, etc.) da parte di molti tribunali italiani (Roma, Verona e Torino, tra gli altri).

Per la verità, la Cassazione, interessata dalla vicenda da strutture profit, che ritenevano ingiusta la disparità di trattamento con gli enti religiosi, già da tempo aveva riconosciuto la ragionevolezza di tale situazione “di vantaggio”, stanti le “peculiarità dei rapporti esistenti tra Stato e Chiesa cattolica regolati da accordi bilaterali che disciplinano la condizione giuridica degli enti” (Cass. 3 giugno 2016, n. 11522 e Cass. 7 giugno 2016, n. 11626).

L’argomento, inoltre, è stato ribadito anche da alcune sentenze di primo e secondo grado del Foro di Roma, che avevano altrsì evidenziato che la tesi della disparità di trattamento tra medici impiegati nelle diverse realtà sanitarie è smentita “dal carattere solidaristico del contributo…, destinato a finanziare le attività dell’istituto di previdenza, ma privo di qualunque rapporto di corrispettività con le prestazioni dal medesimo erogate in favore del professionista”.

La ferma presa di posizione della giurisprudenza, tuttavia, non ha impedito all’Enpam di coltivare ulteriori azioni.

In quest’ambito, merita di essere segnalata la recentissima sentenza del Tribunale di Verona n. 570/2023, pubblicata il 27 ottobre scorso, con cui si è confermato che il contributo del 2% non si applica agli enti senza scopo di lucro ed ha escluso ogni eventuale profilo di illegittimità costituzionale.

Il provvedimento, in particolare, ribadisce che il contributo di cui trattasi è previsto inequivocabilmente solo per due categorie di enti operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale – e cioè le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite e le società di capitali – essendo finalizzato a “colmare una lacuna normativa (l’assoggettamento a contribuzione delle attività dei medici specialisti esterni operanti in strutture societarie)”, al fine di “evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l’attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale”.

Il Legislatore, quindi, non ha voluto gravare del contributo tutti i soggetti giuridici accreditati con il SSN (enti privati, fondazioni, enti religiosi od ecclesiastici), né è possibile, a parere del giudicante, fornire una diversa interpretazione, “dovendo il ricorso all’analogia ritenersi precluso per le disposizioni che, come nel caso di specie, prevedono prelievi di natura fiscale o previdenziale”. La sentenza afferma che la diversa finalità perseguita dagli enti no-profit rende non irragionevole il differente trattamento, giungendo pertanto ad escludere la fondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettate dall’Enpam, “essendo chiaramente rimesso alla scelta discrezionale del legislatore di individuare un diverso regime contributivo per soggetti che operano in foggia “societaria” rispetto ad enti morali privati (religiosi o meno) che non assumono detta veste in mancanza dello “scopo di lucro” (ovvero, lo scopo di realizzazione di utili destinati ad essere suddivisi tra soci), così palesandosi non irragionevole la disparità di trattamento contributivo”.

Potrebbe interessarti anche
Diritto sanitario
Carenza di personale sanitario? Uno sguardo alle misure contenute nel nuovo “Decreto Bollette”
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo scorso è stato pubblicato il decreto legg...
3 min
Diritto sanitario
Salute, lavoro e previdenza: cosa c'è in dettaglio nella conversione del Milleproroghe
Il Milleproroghe resiste agli scetticismi: arriva la conversione in legge. La le...
9 min
Diritto sanitario
Assunzione specializzandi secondo il decreto Calabria possibile fino al 31 dicembre 2023
Il comma 3-quater dell’art. 12 del d.l. n. 24/2022 (come modificato dalla legg...
1 min
Diritto sanitario
Riconoscimento titoli sanitari, prorogate fino al 31 dicembre ’23 le deroghe
Fino alla fine del prossimo anno le aziende del SSN e le strutture sanitarie e s...
2 min
Diritto sanitario
Personale sanitario, per la tassa d’iscrizione ad Albo nessun onere per le strutture
Chi deve pagare la tassa d’iscrizione all’Albo professionale per il personal...
4 min