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Contributo Enpam del 2%: la parola fine è sancita da un accordo

7 Aprile 2017

Nonostante gli spiragli lasciati intravvedere dalle pronunce della Corte d’Appello di Roma (cfr. sent. n. 9523 dell’11 dicembre 2012; n. 1958 dell’11 marzo 2014), l’orientamento espresso dalla Cassazione (in ben undici recenti sentenze: nn. 11253, 11254, 11255, 11256, 11257, 11418, 11419, 11420, 11523, 11748 e 12107 del 2016), lascia ormai pochi margini interpretativi in ordine ai metodi di calcolo del contributo del 2% richiesto dall’Enpam.

I giudici della Cassazione hanno, infatti, statuito (con motivazioni, invero, non del tutto condivisibili, come già evidenziato nella news del 1° luglio 2016) che il contributo previsto dall’art.1, co. 39 della l. n. 243/2004 debba essere calcolato sul “fatturato annuo”, da intendersi come “il complesso dei ricavi e delle vendite o delle prestazioni di servizi, nonché gli altri ricavi e proventi ordinari di un’impresa in un determinato periodo di riferimento” e non, come statuito nelle pronunce della Corte d’Appello di Roma, sui compensi erogati ai medici.
A fronte della chiara presa di posizione della Suprema Corte, l’Aiop ed altre Associazioni datoriali hanno sottoscritto con l’Enpam un Protocollo d’intesa, con il quale è stata individuata una lettura congiunta del citato co. 39 e sono state previste alcune agevolazioni per le strutture che spontaneamente (e, dunque, a prescindere dal vincolo associativo con i soggetti sottoscrittori dell’accordo) decideranno di darvi applicazione, regolarizzando così definitivamente la loro posizione nei confronti dell’Ente di previdenza.

Tra i vantaggi (innegabili) dell’adesione al citato accordo vi sono (circolare AIOP, n. 020/17):
1.    la possibilità di ottenere la rateizzazione del debito contributivo, fino ad un massimo di 5 annualità;
2.    l’applicazione delle sanzioni previste per l’omissione contributiva, in luogo di quelle (più onerose) previste per l’evasione contributiva;
3.    la possibilità di ottenere il DURC positivo già dal versamento della prima rata prevista.
Condicio sine qua non per l’accesso a tali agevolazioni è, tuttavia, rappresentato dalla “rinuncia alle azioni in corso” (punto I del Protocollo) da parte delle società interessate ad aderire.

L’adesione al Protocollo dovrà intervenire entro e non oltre il 26 aprile 2017 procedendo con i seguenti adempimenti:
1.    rinuncia all’azione: come anticipato, condizione essenziale per procedere ai benefici previsti dal Protocollo è rappresentata dalla rinuncia delle società alle eventuali azione in corso;
2.    dichiarazione del legale rappresentante:  entro il termine del 26 aprile 2017, il legale rappresentante della società dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione volta ad attestare i fatturati imponibili per gli anni da regolarizzare (calcolati secondo quanto previsto ai punti A e B del Protocollo, utilizzando all’uopo i moduli n. 2 e 3 allegati al Protocollo stesso), indicando l’entità del contributo ed i nominativi dei medici ed odontoiatri fra i quali lo stesso va ripartito. Il Protocollo prevede la possibilità di tenere conto della prescrizione quinquennale del contributo, la quale potrà dirsi intervenuta solo nell’ipotesi in cui l’Enpam non l’abbia interrotta mediante le diffide periodiche dalla stessa inviate;
3.    pagamento: successivamente le società aderenti dovranno procedere al pagamento di quanto dovuto (comprensivo delle maggiorazioni relative alle sanzioni per omissione contributiva) in un’unica soluzione, ovvero mediante pagamento rateale in caso di ammissione alla rateazione (con la maggiorazione degli interessi di dilazione calcolati al tasso legale). Per ottenere la rateizzazione di contributi e sanzioni (in un periodo non superiore a 5 anni), le società dovranno inoltrare apposita richiesta all’Enpam e dovranno, inoltre, autorizzare l’ASL di appartenenza (attraverso l’apposito fac simile predisposto dall’Ente) a stornare dalle relative competenze, a richiesta della Fondazione e a favore del Fondo specialisti esterni, l’importo corrispondente alle rate di ammortamento.

Si ribadisce che nulla è, invece, mutato per quanto riguarda le strutture sanitarie che non siano costituite sotto forma di società professionali (associazioni di professionisti o studi associati) o società di capitali (SRL, SAPA e SPA), le quali rimangono escluse dall’alveo dei destinatari della suddetta disposizione (nonostante le periodiche diffide che l’Enpam continua ad inviare loro) e che quindi non sono tenute né al pagamento né, tanto meno, all’adesione al Protocollo in parola (che, non a caso, non è stato sottoscritto né dall’ARIS, né da altre Associazioni datoriali del settore sanitario e socio-sanitario no profit).

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