7 Giugno 2013
Il prossimo 16 giugno scadono i termini per il versamento del contributo ASpI relativo alle cessazioni avvenute dal 1° gennaio 2013 al il 30 aprile 2013.
La circolare Inps n. 44 del 22 marzo 2013, infatti, in assenza di indicazioni normative, ha precisato che l’obbligo contributivo di cui trattasi deve essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, il termine per il versamento del contributo per i licenziamenti avvenuti nel mese di aprile 2013 scadrà, come sopra anticipato, proprio il 16 giugno p.v.
In sede di prima applicazione, inoltre, la suddetta circolare ha altresì stabilito che, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodi di paga da gennaio a marzo 2013, il versamento del contributo in questione potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare medesima.
Per quanto sopra, la data del 16 giugno p.v. costituisce la prima scadenza relativa all’adempimento in questione.
Il contributo di cui trattasi, come noto, è stato previsto – a carico dei datori di lavoro – dalla Riforma Fornero (art. 2, comma 31, l. 92/2012), la quale ne impone il pagamento in tutti i casi di interruzione involontaria di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di apprendistato.
In via generale, pertanto, restano escluse dal campo d’applicazione di tale obbligo contributivo solamente le cessazioni avvenute per dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità), per risoluzioni consensuali (ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione preventiva in caso di licenziamento per g.m.o., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici) o per decesso del lavoratore.
Quanto alla misura del contributo, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2013 (l. 228/2012), si rammenta che lo stesso è pari al 41% del massimale mensile di ASpI (1.180 euro mensili, rivalutati annualmente sulla base dell’inflazione) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, inclusi anche i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità.
Ne consegue che, come precisato dall’Inps con la citata circolare n. 44/2013, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (€ 1.180X41%).
Per i soggetti che possono vantare almeno 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,00 (€ 483,80 X 3).
La medesima circolare sopra richiamata, inoltre, precisa che il contributo non è correlato all’importo della prestazione individuale e che, pertanto, lo stesso è dovuto nella misura indicata, anche nel caso di contratti a tempo parziale.
Per i rapporti di lavoro inferiori a dodici mesi, invece, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro, considerando mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario.