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Il congedo di paternità per il 2018

23 Febbraio 2018

La legge Fornero (cfr. art. 4, comma 24, legge n. 92/12) ha stabilito in favore dei lavoratori padri – in via sperimentale per il triennio 2013/2015 – l’obbligo di astenersi per un giorno dal lavoro, fruibile entro il quinto mese di vita del bambino, aggiuntivo ed autonomo dal diritto della madre al proprio congedo di maternità, nonché la facoltà di usufruire di due giorni di congedo entro il quinto mese di vita del bambino a fronte di una preventiva rinunzia ad un equivalente periodo – uno o due giorni – da parte della madre.

Per tali giorni di congedo obbligatorio e facoltativo la citata legge 92/12 ha previsto un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata da parte dell’INPS.

La Legge di Bilancio 2017 (cfr. art. 1 comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha prorogato il congedo di paternità obbligatorio per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017, ribadendo la misura di due giorni (come era stato stabilito per l’anno 2016) mentre non ha confermato i due giorni di congedo facoltativo per i padri in luogo della relativa rinunzia da parte della madre.

Per l’anno 2018, invece, sempre la legge di Bilancio 2017, ha confermato sia il congedo obbligatorio (per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2018), aumentandone la misura da due a quattro giorni, da godere anche in via non continuativa e da utilizzare entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione/affidamento, sia quello facoltativo, ovvero la possibilità per il padre lavoratore dipendente di astenersi per il periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Oltre ai suindicati benefici introdotti dalla legge Fornero e successivamente prorogati, resta fermo il diritto del lavoratore padre di astenersi dal lavoro – ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 151/2001 – per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre ed affidamento esclusivo al padre.

Ed ancora, spetta al lavoratore padre – la facoltà di utilizzare il c.d. congedo parentale ai sensi dell’art. 32 del citato decreto, in virtù del quale ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo non superiore a dieci mesi (elevabile ad undici mesi qualora il padre eserciti il relativo diritto per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi).

Segnatamente, nell’ambito del limite suindicato, il diritto compete alla madre lavoratrice, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (elevabile a sette qualora il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi) e, qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

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