29 Luglio 2016
In risposta ad una istanza di interpello (n. 13/2016) avanzata da Assoaereo, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in tema di congedo parentale e termini di preavviso ed, in particolare, in merito alla corretta interpretazione della disciplina di cui all’art. 32 del d.gs n. 151/2001 come recentemente innovata dal Jobs Act.
Infatti l’art 7 del d.lgs 80/2015, nell’intervenire su tale materia, ha ridotto il termine di preavviso per la richiesta del congedo in questione da 15 a 5 giorni.
L’istante ha dunque chiesto se, a seguito del suddetto intervento normativo, le previsioni contenute nella contrattazione collettiva formatasi in vigenza della precedente disciplina (e quindi parametrate ad un periodo di preavviso legislativamente fissato in un termine non inferiore ai 15 giorni) potessero continuare a ritenersi operative, e se il datore di lavoro avesse in ogni caso la facoltà di disporre una diversa collocazione temporale di fruizione di tale aspettativa in ragione di comprovate esigenze organizzative e di servizio.
Ebbene, in relazione al primo dei quesiti formulati, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la novella legislativa – pur essendo intervenuta a ridurre il limite minimo del periodo di preavviso – ha confermato, in continuità con la normativa previgente, il rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina delle modalità e dei criteri di fruizione dei suddetti congedi arrivando a concludere, proprio sulla base di tale presupposto, “… che le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 80/2015 continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti“.
Nell’ambito della sanità privata, i ccnl per il personale non medico e medico delle Case di cura e quello per i dipendenti delle RSA e CdR prevedono un termine di preavviso pari a 7 giorni (evidentemente migliorativo rispetto alla legge) il quale continuerà quindi a trovare applicazione come chiarito dal Ministero con l’interpello in commento.
Quanto infine al secondo quesito, riguardante la possibilità per il datore di stabilire una diversa collocazione del congedo (comunque richiesto dal dipendente nel rispetto del preavviso contrattualmente richiesto), il Ministero del Lavoro ha rinviato alle risposte fornite agli interpelli n. 31/2010 e n. 1/2012 in relazione ai permessi ex L. n. 104/1992 confermando la possibilità “di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia“.