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Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli

6 Ottobre 2020

L’art. 5 del decreto legge n.111 dell’8 settembre 2020 ha introdotto in favore dei genitori lavoratori dipendenti un congedo indennizzato (c.d. congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni.

Il 2 ottobre u.s. l’INPS ha emesso la circolare n.116 con la quale ha fornito alcune indicazioni in merito ai presupposti per la fruizione di tale congedo.

In particolare, con riferimento ai dipendenti del settore privato, l’ente previdenziale ha chiarito che:

  • il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la propria attività in modalità agile e, comunque, in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa;
  • il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica compresi nel lasso di tempo dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020;
  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere, con la conseguenza che, ad esempio, in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione del rapporto non possono essere indennizzate;
  • il genitore richiedente il congedo non deve svolgere lavoro agile durante i giorni di fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica, in quanto il congedo presuppone il mancato svolgimento dell’attività lavorativa anche in modalità agile;
  • il figlio per il quale si utilizza il congedo deve essere minore di anni 14: quindi al compimento del 14° anno di età il congedo non potrà più essere fruito;
  • il figlio per il quale si richiede il congedo deve essere convivente con il genitore richiedente. Al riguardo la citata circolare dell’INPS specifica che – ai fini del diritto al godimento del congedo in questione – la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente;
  • il figlio per il quale si utilizza il congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico;
  • per i giorni di congedo fruiti, è riconosciuta al genitore una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo il disposto dell’art. 23 del d.lgs. n.151/2001, ovvero intendendosi la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

La circolare n. 116 ha, inoltre, specificato che sono indennizzabili solo le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo richiesto.

L’ente previdenziale ha, altresì, precisato le incompatibilità del congedo in questione con altri istituti.

Segnatamente lo stesso non è compatibile con:

  • la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli, è possibile fruire di giorni di congedo parentale;
  • la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del d.lgs. n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio;
  • la cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa. Dunque il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il minore sia disoccupato (cfr. il messaggio n. 1621/2020) o comunque non svolga alcuna attività lavorativa;
  • gli strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli non può, quindi, essere fruito nel caso in cui l’altro genitore, convivente con il minore, non svolga alcuna attività lavorativa beneficiando di strumenti a sostegno del reddito, quali ad esempio CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, Naspi etc.

Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti predetti, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli;

  • il lavoro agile. Come sopra rilevato, il congedo è incompatibile con la prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore (negli stessi giorni di fruizione del congedo).
  • il part-time e il lavoro intermittente. La fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore

Il congedo è invece compatibile con:

  • la malattia: in caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio;
  • la maternità/paternità: in caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità;

Non è possibile invece fruire di congedo Covid-19 per quarantena scolastica se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità;

  • le ferie: la fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore;
  • l’aspettativa non retribuita: in caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo in esame;
  • i soggetti “fragili”: la fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità – secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020 a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile;
  • i permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992: è possibile fruire del congedo in questione nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del d.lgs. n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo;
  • l’inabilità e la pensione di invalidità: la fruizione del congedo per la quarantena scolastica dei figli è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità].

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica all’INPS e può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo anche antecedenti la data di presentazione della domanda purché ricadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.

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