5 Maggio 2017
L’Inps, con il recente messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017 è tornato sull’argomento del congedo per i lavoratori padri introdotto per la prima volta dall’art. 4 l. 92/2012 (cd. Riforma Fornero). Ai sensi della suddetta disposizione, in particolare, il lavoratore padre aveva diritto ad un congedo obbligatorio (pari a due giorni) da fruire entro i cinque mesi dalla nascita (o dall’adozione/affidamento) del figlio, nonché di un ulteriore congedo facoltativo (di pari durata) da utilizzare nello stesso periodo in alternativa alla madre (previa rinuncia da parte della stessa alla fruizione di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum).
Tale disciplina, inizialmente prevista per il triennio 2013-2015, è stata integralmente confermata sino al 31 dicembre 2016 per effetto del co. 205 della l. 208/2015.
Per il 2017, invece, l’art. 1, co. 354, della l. 232/2016 ha prorogato unicamente i cd. congedo obbligatori, così rendendo non più utilizzabili dai lavoratori padri quelli facoltativi previsti dalla citata normativa.
Ciò posto, con il messaggio in esame, l’Inps è intervenuto al fine di chiarire che – nonostante quanto sopra – il congedo facoltativo può essere comunque fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) qualora la nascita (o l’adozione/affidamento) sia avvenuta nell’anno 2016.
Per il congedo obbligatorio, invece, vengono confermate le precedenti indicazioni amministrative, nonché le disposizioni di cui al d.m. 22 dicembre 2012, in base alle quali, in particolare, durante l’assenza il dipendente ha diritto ad una indennità a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite per le prestazioni di maternità, con riconoscimento della contribuzione figurativa.
Al riguardo, infine, si rammenta che – come già segnalato con precedente news – il medesimo comma 354 della Legge di Bilancio 2017 ha previsto un graduale aumento delle tutele per i lavoratori padri, stabilendo in particolare che – a decorre dal prossimo anno 2018 – la durata del congedo obbligatorio sia incrementata sino a quattro giorni e che, inoltre, i medesimi dipendenti possano astenersi per un ulteriore giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.