26 Maggio 2015
La recente sentenza della Corte di Cassazione n.19396 del 15 settembre 2014 offre l’occasione per esaminare l’ipotesi di conflitto tra le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e quelle in peius del contratto aziendale.
Nel caso di specie, i giudici di merito del Tribunale di Brindisi e della Corte d’Appello di Lecce avevano rigettato la pretesa avanzata da un lavoratore di ricevere l’indennità di trasferta prevista dal ccnl di categoria ma non riconosciuta dal contratto aziendale, il quale era stato stipulato al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nell’impresa.
Gli Ermellini, confermando la legittimità delle sentenze emesse dai tribunali di merito, non hanno riconosciuto il diritto del lavoratore all’indennità di trasferta prevista dal ccnl, affermando che “il concorso tra i diversi livelli contrattuali va risolto non secondo i principi delle gerarchia e della specialità propria delle fonti legislative, bensì accertando quale sia l’effettiva volontà delle parti, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutti pari dignità e forza vincolante sicchè anche i contratti aziendali possono derogare in peius i contratti nazionali, senza che osti il disposto dell’art.2077 c.c. (inderogabilità del ccnl riferita esclusivamente al contratto individuale di lavoro)”.
L’orientamento sopra citato valorizza, pertanto, il criterio dell’effettiva volontà delle parti stipulanti gli accordi collettivi, ponendo sullo stesso piano di efficacia le disposizioni del ccnl e dell’accordo aziendale.
Tale indirizzo giurisprudenziale è coerente con gli sforzi adoperati sia dal legislatore, sia dalle parti sociali al fine di spostare il baricentro della contrattazione collettiva dal piano nazionale al piano aziendale come, ad esempio, l’istituzione degli accordi collettivi di prossimità ex art.8 del d.l. 138/2011 e gli ultimi accordi interconfederali in materia di contrattazione collettiva, nonché il “Testo Unico sulla Rappresentanza” stipulato a Roma il 14 gennaio 2014.
Ed infatti, in un contesto economico di crisi come quello attuale, è sempre più evidente la necessità di valorizzare la capacità del contratto integrativo sottoscritto a livello aziendale di adattarsi alle esigenze dell’impresa.
Per questo motivo, a partire dagli accordi interconfederali del 2008 passando dal blocco dei rinnovi dei ccnl per giungere fino alla sentenza in questione, si è definitivamente usciti dall’ottica di una contrattazione collettiva puramente acquisitiva (intesa come rinnovi degli accordi collettivi a condizioni più vantaggiose per i lavoratori) la quale, nell’attuale congiuntura economica, potrebbe significare un insostenibile aumento dei costi di impresa.
Come, peraltro, ribadito dalla stessa Cassazione nella predetta pronuncia, la possibilità del contratto aziendale di prevedere condizioni peggiorative a quelle del ccnl incontra come unico limite, pacificamente riconosciuto, “la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono pertanto ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa contrattuale, di eguale o di diverso livello” (tra le altre, Cass. 18 settembre 2007, n. 19351).
Per quanto sopra, è evidente che la capacità di adattamento alle esigenze aziendali può essere garantita al meglio solo dal contratto aziendale e che al ccnl, per la sua insita generalità, non può essere riconosciuta aprioristicamente la sua superiorità gerarchica.
In virtù del sopracitato principio, l’effettiva volontà delle parti contraenti diventa il cardine principale dell’interpretazione del conflitto (apparente) tra contratti collettivi di diverso livello, le cui disposizioni dovranno essere poste tutte sullo stesso piano senza alcuna aprioristica predominanza di una rispetto ad un’altra, fermi restando i diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, potendo, pertanto, il contratto (integrativo) aziendale prevedere, in virtù della volontà comune delle parti contraenti di rilanciare l’impresa, condizioni persino peggiorative rispetto a quelle contenute nel contratto nazionale.