10 Luglio 2023
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22929 del 25 maggio 2023, ha stabilito che, nel caso di estorsione commessa da un sindacalista ai danni dell’imprenditore, è ammessa la costituzione di parte civile del sindacato di appartenenza per il danno subito consistente nella perdita di credibilità del sindacato stesso.
La pronuncia trae origine dalla vicenda di un datore di lavoro che era stato costretto a versare una somma di denaro ad un rappresentante sindacale dietro la minaccia di ostacolarne le trattative presso l’INPS per la Cassa integrazione guadagni e la messa in liquidazione.
A seguito della condanna per estorsione del sindacalista, l’organizzazione sindacale si era costituita parte civile nel giudizio di merito per conseguire il giusto risarcimento, ma il difensore del sindacalista aveva proposto ricorso in cassazione per chiedere la riforma della sentenza e per sentire accertare la carenza di legittimazione all’azione civile del sindacato.
Secondo la sua tesi difensiva, infatti, può considerarsi risarcibile unicamente il danno che sia conseguenza immediata e diretta dell’illecito prodotto, requisiti che – nella fattispecie in esame – ricorrevano solo nei confronti del datore di lavoro minacciato e non già di altri soggetti.
Gli Ermellini hanno respinto tali argomentazioni difensive, dichiarando inammissibile il ricorso e affermando l’importante principio per cui “nel caso in cui la condotta dell’imputato possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità delle stesse, è ammessa la costituzione di parte civile, in quanto ….è sufficiente che il preteso danneggiato prospetti un fatto astrattamente idoneo a cagionare un pregiudizio, giuridicamente apprezzabile, alla sua sfera di interessi…”.
Tale pronunzia risulta particolarmente interessante in quanto, normalmente, la Cassazione ha ammesso la legittimazione delle organizzazioni sindacali a costituirsi parte civile con riferimento alla previsione contenuta nell’articolo 61 del d.lgs. 81/2008, che attribuisce espressamente al sindacato la facoltà di esercitare i diritti della persona offesa nei processi per reati di omicidio colposo e lesioni colpose conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica.
Nel caso recentemente esaminato, invece, la Suprema Corte, ritenendo corretta la decisione dei giudici di merito, ha confermato una interpretazione giurisprudenziale favorevole al riconoscimento della possibilità di costituzione di parte civile delle associazioni sindacali ogni volta che le stesse siano colpite direttamente nei propri interessi, ovvero sia compromesso la loro funzione di organizzazione portatrice di interessi collettivi. Nella fattispecie, dunque, la Cassazione ha ammesso il diritto al risarcimento del danno subito dal sindacato che – pur non concretandosi in una diminuzione economica del patrimonio del soggetto collettivo – si è tuttavia sostanziato nella lesione del suo prestigio e credibilità e nell’ostacolo frapposto al perseguimento dei propri fini istituzionali, costituito dal comportamento fraudolento del sindacalista.